Scadenza acconto IMU agricola

Il Decreto Enti Locali (DL. n. 78/2015) ha prorogato il termine ultimo per il versamento, senza sanzioni né interessi, dell’acconto IMU 2015 fino al prossimo 30 ottobre.
I soggetti tenuti al versamento e, quindi, interessati dalla proroga in oggetto sono:
• i proprietari di terreni agricoli che non coltivano direttamente il fondo;
• i proprietari di terreni agricoli che non coltivano direttamente il fondo né lo fanno coltivare;
• i proprietari di terreni agricoli che sono coltivatori diretti (CD) o IAP iscritti alla previdenza agricola.
Al fine del versamento, i terreni posseduti dagli agricoltori di cui sopra non devono rientrare nelle categorie di esenzione sotto riportate.
I terreni agricoli esenti IMU sono:
• terreni agricoli (coltivati o non coltivati), ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (secondo l’elenco ISTAT disponibile al link www.istat.it/storage/codici-unita.../el ... aliani.xls);
• terreni agricoli (coltivati o non coltivati), posseduti e condotti da CD o IAP, ubicati nei Comuni delle isole minori individuate dall’Allegato A della Legge n. 448/2001;
• terreni agricoli (coltivati o non coltivati), posseduti e condotti da CD o IAP, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (secondo l’elenco ISTAT disponibile al link www.istat.it/storage/codici-unita.../el ... aliani.xls).
In caso di omesso o errato versamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, entro i termini e con le relative sanzioni riportate nella tabella al seguente link:
http://www.studiosigaudo.com/tributi-scadenza-acconto-imu-agricola
I soggetti tenuti al versamento e, quindi, interessati dalla proroga in oggetto sono:
• i proprietari di terreni agricoli che non coltivano direttamente il fondo;
• i proprietari di terreni agricoli che non coltivano direttamente il fondo né lo fanno coltivare;
• i proprietari di terreni agricoli che sono coltivatori diretti (CD) o IAP iscritti alla previdenza agricola.
Al fine del versamento, i terreni posseduti dagli agricoltori di cui sopra non devono rientrare nelle categorie di esenzione sotto riportate.
I terreni agricoli esenti IMU sono:
• terreni agricoli (coltivati o non coltivati), ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (secondo l’elenco ISTAT disponibile al link www.istat.it/storage/codici-unita.../el ... aliani.xls);
• terreni agricoli (coltivati o non coltivati), posseduti e condotti da CD o IAP, ubicati nei Comuni delle isole minori individuate dall’Allegato A della Legge n. 448/2001;
• terreni agricoli (coltivati o non coltivati), posseduti e condotti da CD o IAP, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (secondo l’elenco ISTAT disponibile al link www.istat.it/storage/codici-unita.../el ... aliani.xls).
In caso di omesso o errato versamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, entro i termini e con le relative sanzioni riportate nella tabella al seguente link:
http://www.studiosigaudo.com/tributi-scadenza-acconto-imu-agricola