FASCICOLO Mediazione Tributi Locali - D.Lgs n.156-2015

Il Dlgs 156/2015 ha esteso anche ai tributi locali, a decorrere dal 2016, la mediazione quale
istituto preliminare al ricorso avanti alle Commissioni tributarie, secondo le stesse modalità
procedurali e con la stessa soglia di valore fissate per i tributi erariali. Rientreranno infatti
nell'obbligo di mediazione tutti gli avvisi di accertamento di valore inferiore a 20mila euro,
riferibili alla sola maggiore imposta accertata, senza computare sanzioni e interessi, per cui gli
avvisi di accertamento soggetti alla nuova procedura potranno riguardare nel complesso somme
nettamente superiori.
La corsa dei Comuni
La nuova disposizione normativa è destinata a creare ai Comuni e ai concessionari della
riscossione parecchi problemi procedurali e organizzativi, che si presenteranno peraltro prima di
quanto previsto, a fronte delle norme transitorie dettate dall'articolo 12 del Dlgs 156/2015, che ha
previsto l'entrata in vigore di tali disposizioni facendo riferimento non agli atti notificati dai
Comuni e dai relativi concessionari a decorrere dall'anno nuovo, bensì facendo richiamo a tutti
gli atti procedurali che dovranno essere adottati dal 1° gennaio 2016.
Ne consegue che, in tutti gli atti impositivi e le ingiunzioni fiscali che i Comuni e i concessionari
emetteranno a decorrere dal 3 novembre 2015 (e che potrebbero di conseguenza essere
impugnati entro il 2 gennaio 2016), il soggetto impositore dovrà riportare nei propri atti non solo
le attuali istruzioni necessarie per la proposizione del ricorso (ove il contribuente dovesse
proporlo prima della fine del 2015), ma anche le indicazioni necessarie per consentire al
contribuente di proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso (ove lo stesso dovesse essere
notificato a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Come deve essere modificato il testo degli avvisi di accertamento e quali sono le informazioni fondamentali che devono essere indicate per evitare che lo stesso venga impugnato?
Avete per caso a disposizione dei fac simile da cui poter prendere spunto?
istituto preliminare al ricorso avanti alle Commissioni tributarie, secondo le stesse modalità
procedurali e con la stessa soglia di valore fissate per i tributi erariali. Rientreranno infatti
nell'obbligo di mediazione tutti gli avvisi di accertamento di valore inferiore a 20mila euro,
riferibili alla sola maggiore imposta accertata, senza computare sanzioni e interessi, per cui gli
avvisi di accertamento soggetti alla nuova procedura potranno riguardare nel complesso somme
nettamente superiori.
La corsa dei Comuni
La nuova disposizione normativa è destinata a creare ai Comuni e ai concessionari della
riscossione parecchi problemi procedurali e organizzativi, che si presenteranno peraltro prima di
quanto previsto, a fronte delle norme transitorie dettate dall'articolo 12 del Dlgs 156/2015, che ha
previsto l'entrata in vigore di tali disposizioni facendo riferimento non agli atti notificati dai
Comuni e dai relativi concessionari a decorrere dall'anno nuovo, bensì facendo richiamo a tutti
gli atti procedurali che dovranno essere adottati dal 1° gennaio 2016.
Ne consegue che, in tutti gli atti impositivi e le ingiunzioni fiscali che i Comuni e i concessionari
emetteranno a decorrere dal 3 novembre 2015 (e che potrebbero di conseguenza essere
impugnati entro il 2 gennaio 2016), il soggetto impositore dovrà riportare nei propri atti non solo
le attuali istruzioni necessarie per la proposizione del ricorso (ove il contribuente dovesse
proporlo prima della fine del 2015), ma anche le indicazioni necessarie per consentire al
contribuente di proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso (ove lo stesso dovesse essere
notificato a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Come deve essere modificato il testo degli avvisi di accertamento e quali sono le informazioni fondamentali che devono essere indicate per evitare che lo stesso venga impugnato?
Avete per caso a disposizione dei fac simile da cui poter prendere spunto?