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riscossione coattiva a seguito ord. sindacale

MessaggioInviato: 25/11/2015, 16:05
da and89rea
Nel mio comune l'area Lavori Pubblici mi ha chiesto informazioni relative alla casistica che descrivo brevemente
E' stata emessa e notificata un'ordinanza sindacale con la quale è stato ordinato al soggetto di procedere alla messa in sicurezza di un fabbricato. Visto l'inadempimento del soggetto, il Comune vi ha proceduto anticipando le spese che ora l'Area Lavori Pubblici deve richiedere a tale soggetto.
Le colleghe mi chiedevano se è possibile procedere alla riscossione coattiva del credito.
Si può intanto procedere con una richiesta bonaria (notificata tramite racc.Ar) di riversamento al Comune di quanto speso allegando la nota spese e dando al soggetto un termine di 30 giorni?
Oppure posso procedere direttamente alla riscossione coattiva? L'ordinanza sindacale con la quale si ordinava al contribuente di procedere alla messa in sicurezza dell'immobile e lo si avvertiva che in caso di non ottemperamento vi avrebbe proceduto il Comune a sue spese, può essere titolo tipico per procedere con la riscossione coattiva?

Una soluzione che mi è venuta in mente è la seguente:
1) avviso bonario tramite racc. Ar con il quale si richiede il riversamento di quanto speso entro 30gg (magari allegando la nota spese, oppure bisogna allegare anche le fatture etc..?)
2) in caso di non riversamento, procedere con l'ordinanza ingiunzione ex L.689/81
3) solo dopo recupero coattivo del credito

Grazie a chi risponderà.

Re: riscossione coattiva a seguito ord. sindacale

MessaggioInviato: 25/11/2015, 21:08
da lucio guerra
percorso possibile.. ma comunque complesso e dai risultati molto incerti

http://www.altalex.com/documents/news/2 ... e-n-689-81

Re: riscossione coattiva a seguito ord. sindacale

MessaggioInviato: 26/11/2015, 10:49
da and89rea
e allora tu cosa faresti?
sempre grazie!

Re: riscossione coattiva a seguito ord. sindacale

MessaggioInviato: 26/11/2015, 14:13
da lucio guerra
aprirei prima uan mediazione, che oggi va molto di moda, della quale tenere traccia

poi seguirei il percorso da te indicato..... fermo restando il fatto che ...ma comunque complesso e dai risultati molto incerti

riscossione coattiva dopo mediazione

MessaggioInviato: 11/01/2016, 13:56
da tributando
non è lo stesso caso del post in origine, ma mi ci collego in quanto l'iter da seguire da qui in avanti mi è oscuro (mai seguito riscossioni coattive):
accertamenti I.M.U. non pagati entro la scadenza; già effettuato tentativo di mediazione con proposta di rientro a rate (parliamo di un debito di quasi 70.000 €). Le iniziali intenzioni di versare acconto e piano di rientro non sono state rispettate. Ne è seguito un preavviso scritto tramite PEC di versare un 30% di acconto sul totale e il piano di rientro, ma anche quello non è stato considerato.
Ora? passo a Equitalia?

Re: riscossione coattiva a seguito ord. sindacale

MessaggioInviato: 11/01/2016, 14:16
da lucio guerra
ACCERTAMENTO e RUOLO

1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati depositati ricorsi

3) formazione del ruolo e notifica cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4) se il contribuente non paga nei termini previsti nella cartella di pagamento e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei confronti del debitore e dei coobbligati

ACCERTAMENTO e INGIUNZIONE

1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati depositati ricorsi

3) notifica ingiunzione fiscale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo l’atto di accertamento

4) se il contribuente non paga nei termini previsti nell’ingiunzione fiscale (entro 30 gg) e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, avranno seguito le procedure esecutive nei confronti del debitore e dei coobbligati