TARSU non dovuta se provata la cessata occupazione

La sentenza n. 24577/15 della Corte di Cassazione, intervenendo in materia di TARSU, stabilisce che:
• La denuncia tardiva di variazione da parte del contribuente impone a quest’ultimo il pagamento della tassa per il successivo bimestre.
• La denuncia tardiva di variazione da parte del contribuente non comporta il permanere dell’obbligo tributario oltre l’annualità in cui è cessata l’occupazione dell’immobile, se entro sei mesi dalla notifica della cartella il contribuente fornisce una prova dell’avvenuta variazione o dell’assoluzione della tassa ad opera dei nuovi utenti (cfr. DLgs. n. 507/1993, art. 64).
Dunque, nel caso specifico, la Cassazione ha giudicato negativamente l’operato di un Comune che, pur avendo avuto notizia tardiva della variazione, ha proseguito con l’azione in giudizio nei confronti del contribuente.
• La denuncia tardiva di variazione da parte del contribuente impone a quest’ultimo il pagamento della tassa per il successivo bimestre.
• La denuncia tardiva di variazione da parte del contribuente non comporta il permanere dell’obbligo tributario oltre l’annualità in cui è cessata l’occupazione dell’immobile, se entro sei mesi dalla notifica della cartella il contribuente fornisce una prova dell’avvenuta variazione o dell’assoluzione della tassa ad opera dei nuovi utenti (cfr. DLgs. n. 507/1993, art. 64).
Dunque, nel caso specifico, la Cassazione ha giudicato negativamente l’operato di un Comune che, pur avendo avuto notizia tardiva della variazione, ha proseguito con l’azione in giudizio nei confronti del contribuente.