inagibilità Imu

Salve,
nel nostro regolamento ai fini dell'inagibilità Imu è stato inserito quanto segue:
Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non
utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) e inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla
salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ovvero che siano riconosciuti tali
con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la
sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad
evitare danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso.
- mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario
La mia domanda è: la sussistenza dell'ultimo punto,mancanza di impianti elettrico idrico e sanitario, è indice di applicabilità dell'agevolazione anche se nel regolamento nazionale non è prevista?
Grazie
nel nostro regolamento ai fini dell'inagibilità Imu è stato inserito quanto segue:
Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non
utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) e inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla
salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ovvero che siano riconosciuti tali
con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la
sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire
pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad
evitare danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso.
- mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario
La mia domanda è: la sussistenza dell'ultimo punto,mancanza di impianti elettrico idrico e sanitario, è indice di applicabilità dell'agevolazione anche se nel regolamento nazionale non è prevista?
Grazie