Versamento degli importi minimi per IMU e TASI

Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2007, “gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi”.
Per IMU e TASI l’importo minimo previsto è pari a 12 euro. Ogni Comune, tuttavia, ha facoltà di stabilire un importo minimo diverso, purché la cifra non sia inferiore ai suddetti 12 euro.
L’importo minimo è riferito all’intero tributo. Nel caso in cui l’acconto dovuto sia al di sotto della cifra minima prevista dal Comune interessato, il contribuente sarà chiamato a versare l’intero tributo in un’unica soluzione in sede di saldo.
Per IMU e TASI l’importo minimo previsto è pari a 12 euro. Ogni Comune, tuttavia, ha facoltà di stabilire un importo minimo diverso, purché la cifra non sia inferiore ai suddetti 12 euro.
L’importo minimo è riferito all’intero tributo. Nel caso in cui l’acconto dovuto sia al di sotto della cifra minima prevista dal Comune interessato, il contribuente sarà chiamato a versare l’intero tributo in un’unica soluzione in sede di saldo.