da lucio guerra » 21/12/2015, 14:56 
			
			l'imu per l'abitazione principale era stata praticamente sostituita dal 2014 con la tasi
ora, nella legge di stabilità 2016 appena approvata alla camera (20-12-2015) viene abolita definitivamente (o almeno spero)
ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI  
(ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E’ QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI 
TASI
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
IMU
2.	L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.  
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ......................