da lucio guerra » 12/01/2016, 18:53 
			
			a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
ESENZIONE
- sono esenti TUTTI (da qualsiasi soggetto posseduti)  i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell’elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9,  senza nessuna annotazione (comune totalmente delimitato)
sono, altresì, esenti dall’imu i terreni agricoli: 
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
-  ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
-  a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
RESTANO PERTANTO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU
- i Terreni ricadenti in Comuni presenti nell’elenco di cui alla circolare n.9/93 con annotazione “PD”  (parzialmente delimitati) ricadenti nella parte del territorio  comunale non delimitata ;   all'uopo,   per l'esatta  individuazione  delle  zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero  ai  locali  uffici  SCAU   (Servizio   Contributi Agricoli Unificati) e che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ;
 - i Terreni ricadenti in Comuni non presenti nell’elenco di cui alla circolare n.9/93 che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, , non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;