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esenzione terreni agricoli 2016

Inviato:
12/01/2016, 9:13
da situation
Buongiorno a tutti.
Anche sulla esenzione terreni agricoli 2016, come da titolo, incominciano a filtrare notizie poco corrette... che potrebbero scaturire in false aspettative per i cittadini..
Facciamo chiarezza, voi interpretate l'esenzione come generalizzata o solo per i coltivatori diretti??
Perchè vi è una notevole differenza...
Io vi scrivo da un Comune sito in pianura...
Re: esenzione terreni agricoli 2016

Inviato:
12/01/2016, 10:42
da Paolo Gros
A decorrere dal 2016 sono esenti da IMU i terreni agricoli in virtù della loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare. Lo prevede la legge di Stabilità per il 2016, che contiene ulteriori disposizioni che esentano dall’imposta altri terreni agricoli provvisti di particolari caratteristiche, quali i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, terreni ubicati nei comuni delle isole minori ovvero terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Re: esenzione terreni agricoli 2016

Inviato:
12/01/2016, 12:11
da situation
Quindi Paolo, come immaginavo, non sono esenti tutti i terreni agricoli.... tipo il mio Comune in pianura, saranno esenti solo i coltivatori diretti...
Re: esenzione terreni agricoli 2016

Inviato:
12/01/2016, 12:22
da Paolo Gros
sic est
Re: esenzione terreni agricoli 2016

Inviato:
12/01/2016, 18:53
da lucio guerra
a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
ESENZIONE
- sono esenti TUTTI (da qualsiasi soggetto posseduti) i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell’elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (comune totalmente delimitato)
sono, altresì, esenti dall’imu i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
RESTANO PERTANTO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU
- i Terreni ricadenti in Comuni presenti nell’elenco di cui alla circolare n.9/93 con annotazione “PD” (parzialmente delimitati) ricadenti nella parte del territorio comunale non delimitata ; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) e che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ;
- i Terreni ricadenti in Comuni non presenti nell’elenco di cui alla circolare n.9/93 che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, , non siano ubicati nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;