Abitazione principale ai fini TASI - problema pertinenze

Inviato:
13/01/2016, 14:25
da mcmurtry
L'articolo 1, comma 14, della nuova legge di stabilità, nell'esentare le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, dalla TASI non fa mai riferimento alle pertinenze delle stesse.
Ritengo che, ragionevolmente, il legislatore intendesse riferirsi anche alle pertinenze ma così non è scritto.....
Che interpretazione diamo?
Re: Abitazione principale ai fini TASI - problema pertinenze

Inviato:
13/01/2016, 14:55
da geofa
Io considero una pertinenza per ogni categoria catastale, ma condivido che poteva essere scritta meglio.
Re: Abitazione principale ai fini TASI - problema pertinenze

Inviato:
13/01/2016, 16:56
da lucio guerra
la risposta ritengo sia contenuta nella legge,. dove al comma 2 Art. 13 (IMU) - D.L. N. 201/2011 è contenuta la definizione di abitazione principale e relative pertinenze .....
tale precisazione era già stata data dal MEF delle FAQ del 03-06-2014
23) Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?
Risposta:
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
TASI
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
DEFINIZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.
I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.504 del, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.