NIKI ha scritto:...ma noi per mettere a ruolo i contribuenti facciamo riferimento all'80% della suerficie lorda catastale dell'estratto metrico in base anche al comma. 340 art.1 legge 311/2005.
Teoricamente, considerato che la completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 non mi pare sia avvenuta, la superficie dovrebbe essere quella indicata dalla L. 147/2013, art. 1 comma 645.
645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
e cioè quella calpestabile.
Poi il dato che l'Agenzia ci fornisce nelle visure catastali può essere utilizzata per avere un'indicazione per capire se quello che si fa pagare può essere, più o meno, corretto...