Controllo del calcolo TARI

La legge istitutiva della TARI (Legge n. 147/2013) ha indicato come base per il calcolo del tributo la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. Tuttavia, in caso di accertamento, il Comune è autorizzato a considerare come assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale al netto delle aree scoperte.
Per tale motivo, conviene che il contribuente verifichi l’ammontare della superficie a suo tempo dichiarata ai fini dei prelievi sui tributi: nel caso, infatti, la superficie dichiarata risulti inferiore all’80% della superficie catastale al netto delle aree scoperte, occorre verificare l’esatta superficie calpestabile dell’immobile e dare comunicazione di tale variazione.
Per tale motivo, conviene che il contribuente verifichi l’ammontare della superficie a suo tempo dichiarata ai fini dei prelievi sui tributi: nel caso, infatti, la superficie dichiarata risulti inferiore all’80% della superficie catastale al netto delle aree scoperte, occorre verificare l’esatta superficie calpestabile dell’immobile e dare comunicazione di tale variazione.