Re: Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016

Inviato:
18/02/2016, 13:22
da lucio guerra
la circolare conferma quanto già "interpretato" da tuttopa nei precedenti post riguardanti il comodato
in sintesi
- riduzione base imponibile al 50% IMU e TASI
- possesso massimo di 2 immobili in cat. A da parte del comodante (non possono essere posseduti immobili cat. A1-A8-A9), per qualsiasi quota di possesso, ubicati nello stesso comune
- comodante e comodatario devono essere residenti e dimoranti nello stesso comune
- per immobile s'intende immobile abitativo (immobili in categoria "A" escusi A1-A8-A9)
- parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli
- i requisiti devono essere posseduti solo dal comodante
- registrazione sia per comodati scritti che verbali con modello 69
- registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto, a norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 131 del 1986
- si considera per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni
- Il comune può, comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.
- se il comune ha stabilito l'applicazione della TASI su "altri fabbricati", e sia applicabile l'istituto del comodato, il comodatario sarà esente in quanto abitazione principale, mentre il comodante, oltre l'IMU, verserà la TASI, una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale il comodante è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo) (comodante IMU+TASI "altri fabbricati" non superiore al 10,60)