DELIBERA ALIQUOTE IMU 2015

DELIBERA ALIQUOTE IMU 2015

Messaggioda TRIBUTI ASCIANO » 23/02/2016, 17:04

NELL'ANNO 2015 E' STATA PREDISPOSTA E PUBBLICATA LA DELIBERA ALIQUOTE TASI CONTENENTE UN ERRORE. NELLA PREMESSA E' SCRITTO CHE C'E' LA VOLONTA DI APPROVARE LE ALIQUOTE CON DI SEGUITO UNA TABELLA LA QUALE RIPORTA, FRA L'ALTRO, L'ALIQUOTA DEGLI IMMOBILI MERCE AL 2,9 PER MILLE , MENTRE NEL DISPOSITIVO, PER MERO ERRORE MATERIALE, NON E' STATO TRASCRITTO NULLA PER GLI IMMOBILI MERCE.
SI CONSIDERI CHE NEL SITO DEL COMUNE E A CHI L'HA CHIESTO TELEFONICAmente E' STATA DETTA L'ALIQUOTA DEL2,9 COME ERA NELLA VOLONTA' DEL COMUNE.
AD OGGI DOVENDO CONFERMARE LE ALIQUIOTE PER IL 2016 HO IL PROBLEMA: CONFERMO IL 2,9 O MEGLIO IL 2,5 XCHE' NON POSSO SUPERARE LA SOGLIA DEL 2,5 OPPURE O QUELLA ORDINARIA DELLO 0,4 PER MILLE 8 CHE ERA ANNO SCORSO)?
IO AVREI PENSATO DI IMPOSTARE LA NUOVA DELIBERA CHIARENDO IN PREMESSA L'ERRORE MATERIALE DELL'ANNO 2015 PRECISANDO CHE L' ALIQUOTA 2015, PER QUESTA TIPOLOGIA, ERA DEL 2,9 PORTANDOLA AL 2,5 PER IL 2016 , SARA' CORRETTO? ALTRIMENTI COME FACCIO?
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Re: DELIBERA ALIQUOTE IMU 2015

Messaggioda lucio guerra » 23/02/2016, 22:48

Autotutela. Diritto amministrativo

Autotutela decisoria. - L’autotutela decisoria è il potere della pubblica amministrazione di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli.

Il riesame amministrativo dà luogo a un [u]procedimento di secondo grado, a iniziativa d’ufficio, che incide su un provvedimento (di primo grado) già adottato[/u]. In ogni caso, il provvedimento di secondo grado deve essere giustificato da un interesse pubblico concreto. La finalità dell’amministrazione non si esaurisce nell’accertamento in sé della legittimità o dell’illegittimità del provvedimento di primo grado, ma si concreta nel perseguimento di un interesse pubblico ad adottare il provvedimento di secondo grado (su tali profili si veda Revoca. Diritto amministrativo).

la convalida elimina un vizio sanabile del provvedimento di primo grado, attinente alla competenza o alla procedura, e ne riafferma l’efficacia. La convalida può adottarsi «sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole» (l. n. 241/1990, art. 21 nonies, co. 2). Se il vizio rimosso è di incompetenza, la convalida si denomina ratifica.

Se si rimuove una semplice irregolarità, che non integra un vizio di legittimità in senso proprio, si ha la RETTIFICA (nel caso, per es., di correzione di meri errori materiali).

I provvedimenti di secondo grado[u] hanno effetti retroattivi: retroagiscono al momento in cui i provvedimenti di primo grado sono divenuti efficaci.[/u]
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Re: DELIBERA ALIQUOTE IMU 2015

Messaggioda mcmurtry » 24/02/2016, 9:46

Aggiungo che per disposizione della legge di stabilità 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota TASI per gli immobili merce non può comunque superare la misura dello 0,1%
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Re: DELIBERA ALIQUOTE IMU 2015

Messaggioda TRIBUTI ASCIANO » 25/02/2016, 10:13

"Aggiungo che per disposizione della legge di stabilità 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota TASI per gli immobili merce non può comunque superare la misura dello 0,1%"

L'art. 1 comma 14 let. c L. 208/2015 (legge stabilita' 2016) dice che i comuni possono modificare l'aliquota dello 0,1 per cento dei fabbricati costruite e destinati dall'impresa ciostruttrice ecc...., in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione finio all'azzeramento.
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Re: DELIBERA ALIQUOTE IMU 2015

Messaggioda lucio guerra » 25/02/2016, 10:19

confermo

TASI – ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA

INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
INSERITO LEGGE DI STABILITA’ 2016
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
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