da lucio guerra » 23/02/2016, 22:48
Autotutela. Diritto amministrativo
Autotutela decisoria. - L’autotutela decisoria è il potere della pubblica amministrazione di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli.
Il riesame amministrativo dà luogo a un [u]procedimento di secondo grado, a iniziativa d’ufficio, che incide su un provvedimento (di primo grado) già adottato[/u]. In ogni caso, il provvedimento di secondo grado deve essere giustificato da un interesse pubblico concreto. La finalità dell’amministrazione non si esaurisce nell’accertamento in sé della legittimità o dell’illegittimità del provvedimento di primo grado, ma si concreta nel perseguimento di un interesse pubblico ad adottare il provvedimento di secondo grado (su tali profili si veda Revoca. Diritto amministrativo).
la convalida elimina un vizio sanabile del provvedimento di primo grado, attinente alla competenza o alla procedura, e ne riafferma l’efficacia. La convalida può adottarsi «sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole» (l. n. 241/1990, art. 21 nonies, co. 2). Se il vizio rimosso è di incompetenza, la convalida si denomina ratifica.
Se si rimuove una semplice irregolarità, che non integra un vizio di legittimità in senso proprio, si ha la RETTIFICA (nel caso, per es., di correzione di meri errori materiali).
I provvedimenti di secondo grado[u] hanno effetti retroattivi: retroagiscono al momento in cui i provvedimenti di primo grado sono divenuti efficaci.[/u]