da lucio guerra » 23/02/2016, 22:23
decreto ingiuntivo
l decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c.
ordinanza ingiunzione
L'ordinanza–ingiunzione è un atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista.
Questa fase è successiva al decorso del termine per il pagamento in misura ridotta possibile nel termine indicato nel verbale di accertamento dell'infrazione ("multa").
Il termine per l'opposizione è di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza–ingiunzione (60 giorni se l'interessato risiede all'estero).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 22 e 23 Legge 24/11/81 n.689; art. 204 C.d.S.