da lucio guerra » 27/02/2016, 22:45
1) notifica avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2) l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica senza che siano stati depositati ricorsi o proposte di mediazione
3) notifica ingiunzione fiscale entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo l’atto di accertamento
4) se il contribuente non paga nei termini previsti nell’ingiunzione fiscale (l’ingiunzione fiscale per correttezza formale deve contenere il termine di 30 gg previsto dal R.D. 14/04/1910, n° 639 , ma operativamente può considerarsi anche il termini di pagamento di 60 gg, previsto da art. 50 DPR 602/73, tra l’altro più favorevole al contribuente)