rendita fabbricati d

ho emesso un accertamento ICI 2010 per recupero di rendita definitiva su un immobile in categoria D, la cui rendita è passata da circa 4000 a 15000 euro. Ovviamente l’atto non contiene sanzioni ma la mera differenza.
La rettifica è stata apportata dall’UTE di Pavia nel luglio 2015 ai sensi del decreto 701/94, che consente tale intervento entro un anno dalla presentazione dell’elaborato tecnico elettronico DOCFA. Quest’ultimo risulta presentato a fine luglio 2014 e la notifica della rettifica risulta (secondo la visura catastale) regolarmente segnalata al titolare dell’immobile a mezzo raccomandata.
Con questi estremi, ci sono le basi per applicare la rendita rettificata a decorrere dalla data del DOCFA, dunque luglio 2014.
Lo stesso DOCFA, però, riporta che la consistenza dell’immobile trattato è la stessa fin dagli anni 80 e non ci sono state variazioni in questo arco di tempo, per cui si è ritenuto di poter recuperare la differenza di rendita dal primo raggiungibile, che alla data di emissione dell’avviso era il 2010.
Da parte sua, il contribuente contesta l’avviso sostenendo, fra le altre cose, che tutti i DOCFA presentati in passato e relativi allo stesso immobile non sono stati rettificati dall’UTE entro i 12 mesi successivi, per cui sarebbero da considerare definitivi. Di conseguenza, sarebbe recuperabile solo la differenza dal 2014 in poi.
Il quesito è: visto che l’ultimo DOCFA dichiara una situazione nel 2014, ma indica espressamente la sua validità anche per il lontano passato, la rettifica della rendita qui riportata è da considerarsi retroattiva anche a prima del 2014?
O valgono invece i DOCFA precedenti, mai rettificati dall’UTE?
La rettifica è stata apportata dall’UTE di Pavia nel luglio 2015 ai sensi del decreto 701/94, che consente tale intervento entro un anno dalla presentazione dell’elaborato tecnico elettronico DOCFA. Quest’ultimo risulta presentato a fine luglio 2014 e la notifica della rettifica risulta (secondo la visura catastale) regolarmente segnalata al titolare dell’immobile a mezzo raccomandata.
Con questi estremi, ci sono le basi per applicare la rendita rettificata a decorrere dalla data del DOCFA, dunque luglio 2014.
Lo stesso DOCFA, però, riporta che la consistenza dell’immobile trattato è la stessa fin dagli anni 80 e non ci sono state variazioni in questo arco di tempo, per cui si è ritenuto di poter recuperare la differenza di rendita dal primo raggiungibile, che alla data di emissione dell’avviso era il 2010.
Da parte sua, il contribuente contesta l’avviso sostenendo, fra le altre cose, che tutti i DOCFA presentati in passato e relativi allo stesso immobile non sono stati rettificati dall’UTE entro i 12 mesi successivi, per cui sarebbero da considerare definitivi. Di conseguenza, sarebbe recuperabile solo la differenza dal 2014 in poi.
Il quesito è: visto che l’ultimo DOCFA dichiara una situazione nel 2014, ma indica espressamente la sua validità anche per il lontano passato, la rettifica della rendita qui riportata è da considerarsi retroattiva anche a prima del 2014?
O valgono invece i DOCFA precedenti, mai rettificati dall’UTE?