Contratto di leasing soggetto passivo

Una società di leasing mi scrive dicendomi che in data 12/10/2005 il contratto di leasing è stato risolto, ma che ad oggi non è ancora stato riconsegnato il bene e che pertanto il tributo deve essere versato dall'utilizzatore.
Mi chiedo come sia possibile che dopo 11 anni l'immobile non sia stato ancora riconsegnato.
Chi deve pagare il tributo?
Ho trovato questo commento relativo alla soggettività passiva nel leasing, ma non mi sono chiarito del tutto le idee.
La soggettività passiva nel leasing
La questione è molto controversa. Infatti, pur di fronte al chiaro dettato normativo contenuto nell'articolo 9 del Dlgs 23/2011, ove si precisa che nel leasing soggetto passivo Imu è il locatario per tutta la durata del contratto, si è instaurato un vasto contenzioso sulla materia, a causa di quanto sancito nelle istruzioni alla dichiarazione Imu. Sulla questione anche l'Ifel (con nota del 4 novembre 2013) si era pronunciata in senso favorevole alla tesi dei Comuni.
Al momento le sentenze delle commissioni interpellate sono oscillanti (in senso favorevole alle società di leasing, Ctp Mantova, sentenza n. 358/2014, Ctp Brescia, n. 959/2014, Ctp Varese n. 529/2014, a favore della tesi comunale Ctp Bergamo, sentenza n. 759/8/201, a cui ora si aggiunge questa di Perugia). Tuttavia non si può rilevare come proprio il parallelo con il comma 672 dell'articolo 1 della legge 147/2013, la quale, nella Tasi, stabilisce espressamente che la soggettività passiva del locatario è esclusiva per tutto il periodo di durata del contratto, che va dalla stipulazione fino alla data di riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale, evidenzi la diversità della disciplina dell'Imu, laddove l'articolo 9 del Dlgs 23/2011 si limita a specificare che la durata della soggettività passiva del locatario è legata alla durata del contratto. A nulla potendo valere il perdurare della detenzione anche dopo tale termine, poiché nell'Imu conta solo la titolarità di un diritto reale sull'immobile e non anche la mera detenzione dello stesso, che invece assume rilievo nella Tasi, proprio in quanto prelievo legato alla fruizione seppur meramente potenziale dei servizi indivisibili comunali. Peraltro, la soggettività passiva tributaria è di esclusiva competenza del legislatore e non può certo essere rimessa ad una fonte normativa secondaria attuativa di norme di legge, come nel caso delle istruzioni alla dichiarazione Imu.
Mi chiedo come sia possibile che dopo 11 anni l'immobile non sia stato ancora riconsegnato.
Chi deve pagare il tributo?
Ho trovato questo commento relativo alla soggettività passiva nel leasing, ma non mi sono chiarito del tutto le idee.
La soggettività passiva nel leasing
La questione è molto controversa. Infatti, pur di fronte al chiaro dettato normativo contenuto nell'articolo 9 del Dlgs 23/2011, ove si precisa che nel leasing soggetto passivo Imu è il locatario per tutta la durata del contratto, si è instaurato un vasto contenzioso sulla materia, a causa di quanto sancito nelle istruzioni alla dichiarazione Imu. Sulla questione anche l'Ifel (con nota del 4 novembre 2013) si era pronunciata in senso favorevole alla tesi dei Comuni.
Al momento le sentenze delle commissioni interpellate sono oscillanti (in senso favorevole alle società di leasing, Ctp Mantova, sentenza n. 358/2014, Ctp Brescia, n. 959/2014, Ctp Varese n. 529/2014, a favore della tesi comunale Ctp Bergamo, sentenza n. 759/8/201, a cui ora si aggiunge questa di Perugia). Tuttavia non si può rilevare come proprio il parallelo con il comma 672 dell'articolo 1 della legge 147/2013, la quale, nella Tasi, stabilisce espressamente che la soggettività passiva del locatario è esclusiva per tutto il periodo di durata del contratto, che va dalla stipulazione fino alla data di riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale, evidenzi la diversità della disciplina dell'Imu, laddove l'articolo 9 del Dlgs 23/2011 si limita a specificare che la durata della soggettività passiva del locatario è legata alla durata del contratto. A nulla potendo valere il perdurare della detenzione anche dopo tale termine, poiché nell'Imu conta solo la titolarità di un diritto reale sull'immobile e non anche la mera detenzione dello stesso, che invece assume rilievo nella Tasi, proprio in quanto prelievo legato alla fruizione seppur meramente potenziale dei servizi indivisibili comunali. Peraltro, la soggettività passiva tributaria è di esclusiva competenza del legislatore e non può certo essere rimessa ad una fonte normativa secondaria attuativa di norme di legge, come nel caso delle istruzioni alla dichiarazione Imu.