recupero tributi da ditta cessata

Buongiorno,
dobbiamo recuperare la tassa rifiuti da una ditta individuale che è cessata. A chi dobbiamo richiedere il tributo al legale rappresentante ? Se la ditta è una S.R.L. possiamo richiedere il tributo al legale rappresentante ?
Ho letto che l'’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014 - circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ) stabilisce che dal 13 dicembre 2014, l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società "cancellata" e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione. L’atto in questione, potrà essere impugnato dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 c.c. e 36, D.P.R. n. 602/1973 e che le nuove regole sono applicabili anche per le attività di controllo riferite alle società che abbiano richiesto la cancellazione prima del 13 dicembre 2014, seppur nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza ordinari. Ho letto però che La Corte di Cassazione con sentenza n. 6743 del 02/04/2015 ha stabilito che il differimento del quinquennio non riguarda le società già estinte perché cancellate dal Registro delle imprese prima della entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014). Volevo chiedere una vs. opinione e un consiglio su come recuperare il credito.
Ilaria
dobbiamo recuperare la tassa rifiuti da una ditta individuale che è cessata. A chi dobbiamo richiedere il tributo al legale rappresentante ? Se la ditta è una S.R.L. possiamo richiedere il tributo al legale rappresentante ?
Ho letto che l'’art. 28 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014 - circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ) stabilisce che dal 13 dicembre 2014, l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società "cancellata" e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione. L’atto in questione, potrà essere impugnato dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 c.c. e 36, D.P.R. n. 602/1973 e che le nuove regole sono applicabili anche per le attività di controllo riferite alle società che abbiano richiesto la cancellazione prima del 13 dicembre 2014, seppur nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza ordinari. Ho letto però che La Corte di Cassazione con sentenza n. 6743 del 02/04/2015 ha stabilito che il differimento del quinquennio non riguarda le società già estinte perché cancellate dal Registro delle imprese prima della entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014). Volevo chiedere una vs. opinione e un consiglio su come recuperare il credito.
Ilaria