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ruralita' coltivatore diretto in pensione

MessaggioInviato: 05/04/2016, 10:15
da Sandra Montanarini
Buongiorno

ho inviato avviso di accertamento ICI 2011 agli eredi di un contribuente deceduto il 29.06.2012.
Negli immobili dell'accertamento è presente un A/02. L'erede richiede la rettifica dell'avviso di accertamento perché il padre era un coltivatore diretto e, l'immobile in questione, era considerato abitazione rurale.
sulla visura non sono presenti annotazioni di ruralità e, il de cuius, era si coltivatore diretto ma in pensione quindi, di fatto, tale immobile non veniva utilizzato a scopi agricoli.
I figli non hanno un contratto di locazione per tale fabbricato per l'utilizzo agricolo.
E' possibile contestare la richiesta di rettifica o, essendo che il de cuius ha sempre pagato i contributi come coltivatore diretto tale immobile deve essere considerato comunque agricolo?

Re: ruralita' coltivatore diretto in pensione

MessaggioInviato: 05/04/2016, 12:23
da lucio guerra
per le annualità d'imposta fino al 2011 era vigente la seguente normativa (comma 1 bis art 23 Legge 14/2009), comma abrogato dall'art. 13, comma 14, legge n. 214 del 2011, con decorrenza dal 1 gennaio 2012

pertanto nell'annualità oggetto d'accertamento ............. non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

Legge 27 febbraio 2009, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009

Art. 23
Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia – EIPLI

1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.