Con riferimento alla disciplina delle progressioni orizzontali(PEO) che dovrebbe demandare il tutto alla CCI per la individuazione dei criteri necessari alla definizione delle Graduatorie utili agli aventi diritto all’avanzamento economico,
vorrei sapere se la condizione riservata ai vincitori del Concorso Pubblico di non consideragli gli anni pregressi svolti presso
- altre P.A.
- con il medesimo profilo professionale e CCNL comparto
- e che hanno usufruito un(1) solo avanzamento economico D2 presso l’amministrazione precedente
giustifichi il
- Mancato riconoscimento degli anni precedenti che hanno determinato il suddetto avanzamento
nonostante abbia perduto il livello più alto (D2) in quanto i vincitore di concorso devono ripartire dal livello base ( D1)
Grazie mille