Stante il quadro normativo appena tratteggiato, la mobilità da amministrazioni diverse dalla provincia, se pure non espressamente esclusa dalla disciplina sopra richiamata, non appare concretamente praticabile laddove il ricorso a siffatto istituto si ponga in contrasto con la finalità di riassorbimento dei lavoratori provinciali cui si ispira l’intera disciplina sopra richiamata.
Due considerazioni:
1) come vedi anche la C.C. Puglia ha ammesso che la mobilità tra enti non è
"espressamente esclusa dalla disciplina"2) anche dopo aver letto il parere della sezione Puglia,
a mio avviso , si può continuare ad affermare che (come sostenuto dalla sezione Lombardia) la priorità del ricollocamento mediante mobilità del personale di area vasta, valga solo ed esclusivamente nei confronti di tutte quelle mobilità che non possono essere considerate finanziariamente neutre.
Infatti, la stessa corte pugliese fa riferimento alla circ. 1/2015, ribadendo quanto in essa previsto ossia:
"Secondo i criteri di mobilità definiti con le modalità sopra illustrate, qualora l’osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente riassorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate”.Quali sono i "
criteri di mobilità definiti" a cui fa riferimento la circolare?
Sono quelli riferiti alla parte in cui si dice
"Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.""
In sostanza (continua la circolare...)
il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta"Quindi, ...riassumendo..., anche in questo caso si continua a fare riferimento alla facoltà ad assumere, ossia alle capacità assunzionali degli enti intese come percentuali da destinare ad nuove assunzioni.
In questo senso, un ente che procede con una mobilità neutra, ai sensi dell'art. 30 comma 1 D.lgs 165/200, non si pone in contrasto "con la finalità di riassorbimento dei lavoratori provinciali cui si ispira l’intera disciplina", perché come abbiamo visto ( e per implicita ammissione della stessa corte pugliese) il dettato normativo non ne prevede l'esclusione e i tratti della citata circolare richiamano sempre e comunque le % di turn-over.
Anche nella conclusione della C.C. Puglia, dove si afferma:
"Per tali motivi, il ricorso a mobilità da enti diversi dalla provincia risulta ammissibile soltanto in via del tutto residuale, allorché si sia proceduto ad adempiere agli obblighi sanciti dall’art 1, comma 424, della legge 190/2014." ...e dove si ricorda, come visto sopra, che anche la circolare n.1/2015 si era espressa in tal senso
"qualora l’osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente riassorbito, vengono adottati appositi atti per rispristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate”.dovrebbe (a parer mio) essere intesa sulla stessa linea fin qui espressa, ossia, ...quando si parla di
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione, si vuole intendere quelle percentuali delle proprie capacità assunzionali, che la normativa dispone attualmente siano obbligatoriamente destinate al ricollocamento del personale proveniente dagli enti di area vasta, ma che successivamente (.. a .personale da ricollocare completamente riassorbito) possono essere riassegnate
(...le ordinarie facoltà di assunzione) alle
"ordinarie modalità di reclutamento del personale"...il ché continua ad escludere le mobilità neutre, ai sensi dell'art. 30 comma 1 D.Lgs 165/2001, che non incidono minimamente su tali
"facoltà"