Diritto allo studio

Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 15/02/2025, 19:58

Il fatto che le agevolazioni non sono collegate ai permessi lo ha precisato anche la Cassazione


CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 10 luglio 2013, n. 17128

La ricorrente ricorda che la Corte d’Appello premette come la disciplina del diritto allo studio si
articoli su due livelli: il primo consistente nella concessione dei suddetti permessi straordinari
retribuiti, il secondo consistente nel favorire la prestazione di servizio del personale cui è stato
concesso di usufruire dei ricordati permessi straordinari retribuiti, col diritto di espletare turni di
lavoro che agevolino concretamente la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.
(...)
Il giudice di secondo grado, afferma, quindi, che il giusto contemperamento degli interessi in gioco
realizzato dalla normativa di settore esclude che le ore di permesso retribuito possano non
corrispondere ad effettive ore di frequenza scolastica; il diritto del datore di lavoro di esigere la
prestazione lavorativa del proprio dipendente trova limite solo nell’altrettanto rilevante esercizio del
diritto allo studio e solo quando questo sia effettivo, mentre il tempo occorrente per la preparazione
degli esami e di quant’altro connesso con la necessari attività finalizzata al conseguimento di titoli
di studio, ma diverso dalla frequenza dei relativi corsi, trova espressa garanzia nei diritto del
dipendente ad ottenere turni di lavoro complessivamente più agevoli
.
(...)
L’esame della disciplina normativa e contrattuale sopra richiamata, dettata con riguardo all’istituto
in esame, pone in evidenza la sussistenza di una necessaria correlazione tra i permessi straordinari
in questione e la necessità di frequentare un corso di studio, senza che assuma rilievo, invero, il
carattere obbligatorio o meno della frequenza, atteso che la finalità, nel contemperamento dei
diversi interessi costituzionalmente protetti, è quella di consentire al lavoratore di fruire di una
occasione di formazione che ben può essere orientativa e di ausilio allo studio individuale, nel caso
in cui la stessa coincida con l’orario di lavoro.

(...)

d) decisivo, infine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1363 c.c., si rileva la lettura del comma 3, nel
quale il diritto allo studio è sussidiato non dai permessi, ma dall’obbligo del datore di lavoro di
assegnare turni di lavoro tali da agevolare “la frequenza ai corsi” e “la preparazione agli esami”,
escludendo altresì, ai fini della stessa agevolazione, l’obbligo del dipendente di eseguire prestazioni
di lavoro straordinario, ovvero nei giorni festivi o di riposo settimanale
; nel corpo della stessa
clausola, quindi, le parti prendono in considerazione la “preparazione agli esami”, ma ai soli fini
dell’agevolazione concessa nei limiti precisati, preparazione agli esami cui non si accenna
minimamente nella disciplina dedicata ai permessi retribuiti e questo elemento si rivela decisivo per
la ricostruzione dell’intento negoziale degli stipulanti.
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 15/02/2025, 20:07

Segnalo anche

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395

Art. 3.- Diritto allo studio

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed
inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni
festivi e di riposo settimanale.

https://m.flcgil.it/files/pdf/19880823/ ... 518904.pdf
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 16/02/2025, 11:47

Schiaffino ha scritto:no, non sono d'accordo, è destinatario delle previsioni del comma 5 chi viene riconosciuto beneficiario dei permessi per diritto allo studio.



Ciao, grazie mille per i Tuoi interventi

Anch'io inizialmente interpretavo come Te il discorso dell'orario agevolato per gli studenti.

Ma rileggendo e con riferimento alla sentenza citata, ho rivisto le mie posizioni; cosa ne dici? Grazie
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Re: Diritto allo studio

Messaggioda CCC » 09/03/2025, 14:14

https://lapostadelsindaco.it/servizi-pu ... llo-studio

Si può, quindi, continuare a fare riferimento alla sentenza della Cassazione 10 luglio 2013, n. 17128: “la norma contrattuale è stata interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).

Le ragioni che inducono all’enunciato risultato interpretativo sono, in sintesi, le seguenti:

a) La parola “partecipazione” ha un significato letterale equivalente a quello del termine “frequenza”, che viene adoperato poi nel comma 3;

b) Il comma 7, richiede, pena la considerazione dell’assenza come ingiustificata, la presentazione, al termine dei corsi, di attestato di partecipazione e degli esami sostenuti, ancorché con esito negativo, mostrando di collegare i permessi ad impegni di studio richiedenti la presenza del dipendente, in orario di servizio, presso la struttura formativa;

c) L’intento degli stipulanti nel senso sopra delineato è confermato dal comma 8, che consente di utilizzare, per sostenere gli esami, il diverso istituto dei permessi per la partecipazione a prove di concorso;

d) Decisivo, infine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1363 c.c., si rileva la lettura del comma 3, nel quale il diritto allo studio è sussidiato non dai permessi, ma dall’obbligo del datore di lavoro di assegnare turni di lavoro tali da agevolare “la frequenza ai corsi” e “la preparazione agli esami”, escludendo altresì, ai fini della stessa agevolazione, l’obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ovvero nei giorni festivi o di riposo settimanale; nel corpo della stessa clausola, quindi, le parti prendono in considerazione la “preparazione agli esami”, ma ai soli fini dell’agevolazione concessa nei limiti precisati, preparazione agli esami cui non si accenna minimamente nella disciplina dedicata ai permessi retribuiti e questo elemento si rivela decisivo per la ricostruzione dell’intento negoziale degli stipulanti”.
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