Il fatto che le agevolazioni non sono collegate ai permessi lo ha precisato anche la Cassazione
CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 10 luglio 2013, n. 17128
La ricorrente ricorda che la Corte d’Appello premette come la disciplina del diritto allo studio si
articoli su due livelli: il primo consistente nella concessione dei suddetti permessi straordinari
retribuiti, il secondo consistente nel favorire la prestazione di servizio del personale cui è stato
concesso di usufruire dei ricordati permessi straordinari retribuiti, col diritto di espletare turni di
lavoro che agevolino concretamente la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.
(...)
Il giudice di secondo grado, afferma, quindi, che il giusto contemperamento degli interessi in gioco
realizzato dalla normativa di settore esclude che le ore di permesso retribuito possano non
corrispondere ad effettive ore di frequenza scolastica; il diritto del datore di lavoro di esigere la
prestazione lavorativa del proprio dipendente trova limite solo nell’altrettanto rilevante esercizio del
diritto allo studio e solo quando questo sia effettivo, mentre il tempo occorrente per la preparazione
degli esami e di quant’altro connesso con la necessari attività finalizzata al conseguimento di titoli
di studio, ma diverso dalla frequenza dei relativi corsi, trova espressa garanzia nei diritto del
dipendente ad ottenere turni di lavoro complessivamente più agevoli.
(...)
L’esame della disciplina normativa e contrattuale sopra richiamata, dettata con riguardo all’istituto
in esame, pone in evidenza la sussistenza di una necessaria correlazione tra i permessi straordinari
in questione e la necessità di frequentare un corso di studio, senza che assuma rilievo, invero, il
carattere obbligatorio o meno della frequenza, atteso che la finalità, nel contemperamento dei
diversi interessi costituzionalmente protetti, è quella di consentire al lavoratore di fruire di una
occasione di formazione che ben può essere orientativa e di ausilio allo studio individuale, nel caso
in cui la stessa coincida con l’orario di lavoro.
(...)
d) decisivo, infine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1363 c.c., si rileva la lettura del comma 3, nel
quale il diritto allo studio è sussidiato non dai permessi, ma dall’obbligo del datore di lavoro di
assegnare turni di lavoro tali da agevolare “la frequenza ai corsi” e “la preparazione agli esami”,
escludendo altresì, ai fini della stessa agevolazione, l’obbligo del dipendente di eseguire prestazioni
di lavoro straordinario, ovvero nei giorni festivi o di riposo settimanale; nel corpo della stessa
clausola, quindi, le parti prendono in considerazione la “preparazione agli esami”, ma ai soli fini
dell’agevolazione concessa nei limiti precisati, preparazione agli esami cui non si accenna
minimamente nella disciplina dedicata ai permessi retribuiti e questo elemento si rivela decisivo per
la ricostruzione dell’intento negoziale degli stipulanti.