da dirigente a D ?

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Messaggioda fintributi2014 » 16/03/2015, 20:31

Vi risulta una normativa che consente in libertà ad AC di demansionare il dirigente offrendogli, senza possibilità di rifiuto, la categoria D
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Re: da dirigente a D ?

Messaggioda antonio satriano » 16/03/2015, 22:19

fintributi2014 ha scritto:Vi risulta una normativa che consente in libertà ad AC di demansionare il dirigente offrendogli, senza possibilità di rifiuto, la categoria D

solo da ricordare che il contratto EE LL prevede quale figura apicale la categoria D (assegnatarie di funzioni dirigenziali). Comunque è da analizzare la motivazione che porta l'AC ad un passo del genere.
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Re: da dirigente a D ?

Messaggioda mcmurtry » 17/03/2015, 9:12

Se parliamo di dirigenti di ruolo, per i quali si applica il relativo CCNL, direi proprio di no....
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Re: da dirigente a D ?

Messaggioda Paolo Gros » 17/03/2015, 9:43

no in assoluto
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Re: da dirigente a D ?

Messaggioda kkk1972 » 17/03/2015, 10:18

fintributi2014 ha scritto:Vi risulta una normativa che consente in libertà ad AC di demansionare il dirigente offrendogli, senza possibilità di rifiuto, la categoria D

I casi di possibile inquadramento in categoria inferiore sono una eccezione assoluta e si verificano solo come misura per evitare il licenziamento.
Mi viene in mente il caso di inabilità alle mansioni e l'articolo 34, comma 4, del d.lgs. 165/2001:
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero ai raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all’indennità di cui all’articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

Anche in questi casi eccezionali è necessario il consenso del dipendente.
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