La risposta sta nell'articolo 6 della legge 241/1990:
Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
Si deve qualificare cosa è una "dichiarazione di irricevibilità". Cioé si deve determinare se è un "provvedimento finale" reso al termine di un procedimento amministrativo.
Da quello che scrivi sembra di no. Se è così, la firma di una comunicazione di irricevibilità potrebbe rientrare tra i compiti del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e d) della legge 241/1990.
Se invece è un "provvedimento finale", a meno che tu sia stato delegato dal dirigente ad adottare questo tipo di provvedimenti (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 241/1990 e dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001), dovresti redigere una proposta di provvedimento di irricevibilità e il tuo dirigente dovrebbe adottare tale provvedimento.
Una precisazione: se è un provvedimento finale dovrebbe avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 della legge 241/1990, compresa l'indicazione dei termini e dell'autorità presso cui si può proporre ricorso.
kkk1972
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