Il d.lgs. 39/2013 non c'entra nulla in questo caso.
Qua la questione è il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
DPR 62/2013
Art. 7 Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Se il capo settore ha ritenuto che la situazione potesse configurare una legittima causa di astensione ha fatto bene a comunicarlo, però:
1) se c'è questo dovere di astensione, la comunicazione è tardiva. Il contratto è l'atto finale di un procedimento di selezione del contraente. Il capo settore doveva comunicare la situazione non appena emergeva che la ditta in questione aveva presentato offerta. Astenersi sulla firma del contratto non serve a nulla.
2. Sull'astensione, visto che riguarda il capo settore, decide il Segretario / Responsabile della prevenzione della corruzione, se non ritiene che sussistano le ragioni, lo comunicherà al capo settore, che firmerà il contratto.
kkk1972
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