da AgenteCC » 12/05/2015, 20:05
E'stata approvata una disposizione di favore dettata dall’articolo 11, comma 4-quater, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.
A tali Enti, infatti, a decorrere dall’anno 2014, le disposizioni del comma 557 non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.
Quindi si può superare la media della spesa di personale el triennio precedente?
Si può superare la spesa sostenuta nel 2009 per lavoro a tempo determinato?
Qual è l'esatta definiione di "comuni turistici"?
Grazie!