COSA NE PENSATE DOPO AVER LETTO QUESTO?
Visto l’art. 7 D.P.C.M. 325 del 05.08.1988 secondo il quale: “È consentita in ogni momento,
nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa
od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione
con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di
provenienza e di quella di destinazione”;
Richiamato l’art. 1, comma 47, L. n. 311 del 30.12.2004 che testualmente recita: “In vigenza di
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni
organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno
precedente”;
