da gsalurso » 28/09/2015, 19:20
Se è ricoverato no, se è stato visitato e dimesso con prognosi di 15 gg. si.
N.B. ricorda al dipendente l'obbligo di comunicare i dati del guidatore e l'assicurazione della vettura responsabile dell'incidente:
art. 21 CCNL 1995 comma 15. "Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti."
Sentenza n. 2844 / 2010, Corte di Cassazione III Sezione civile: il datore di lavoro deve ottenere il risarcimento dal terzo che abbia causato l'infortunio ad un lavoratore per la corresponsione della retribuzione nel periodo di mancata prestazione lavorativa per inabilità temporanea per gli esborsi effettuati, compresi quelli per la contribuzione agli enti di assicurazione sociale.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 