Se si tratta di un'attività consentita dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 si deve poi valutare bene la circolare Madia.
Innanzi tutto la circolare ricorda che resta valido il divieto di cui all'articolo 25 della legge 724/1994 (incarichi ai pensionati per anzianità che hanno lavorato nello stesso ente nel quinquennio precedente la cessazione).
La circolare dice anche che restano consentiti tutti gli incarichi non espressamente vietati.
Per una serie di esclusioni specifiche si può vedere il paragrafo 5 della circolare.
5. Incarichi consentiti
Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle procedure di conferimento (quali quelle contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, si segnalano le seguenti.
Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza.
In secondo luogo, il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d'opera. Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza (in questo senso la citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato). Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza. Anche in questo caso, rimane ovviamente ferma la disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente.
Essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca. Da questo punto di vista, la disposizione in esame si differenzia da precedenti disposizioni legislative, che distinguono tra incarichi di studio, consulenza o ricerca (incluso l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e pongono limiti alla possibilità di conferirli. Peraltro, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi dirigenziali, gli incarichi in esame non dovranno comportare la direzione di strutture stabili dell'amministrazione, potendo invece comprendere la guida di unità costituite temporaneamente per la realizzazione del relativo progetto di ricerca. E, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi di studio, dovrà trattarsi di reale attività di ricerca: l'incarico potrà quindi essere conferito soltanto a soggetti che, essendo in possesso di adeguato curriculum scientifico, siano in grado di svolgere un'effettiva attività di ricerca. È bene ricordare poi che gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (così la citata delibera della Corte dei conti, Sezioni riunione in sede di controllo).
Sono poi ammessi gli incarichi di docenza. Peraltro, per evitare che il conferimento di un simile incarico consenta di aggirare i divieti esaminati, è necessario che si tratti di reali incarichi di docenza, in cui l'impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario dell'incarico.
Sono esclusi dal divieto, poi, gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. Ne è altresì esclusa la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali.
Per la loro natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame, devono poi ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici. Similmente può dirsi, ovviamente, per i sub-commissari eventualmente nominati.
Infine, essendo specificamente vietate ai soggetti in quiescenza le cariche di governo in enti locali, sono invece consentiti - nei suddetti enti come nelle altre amministrazioni - gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale.
kkk1972
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