da valeria » 21/01/2015, 13:48
Prendo atto, mi pare di aver visto anche un RAL in questo senso (vedi sotto)
però ero convinta del contrario....
RAL_1264_Orientamenti Applicativi
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Il comune A stipula, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004, una convenzione per l’utilizzo a tempo parziale di un proprio dipendente, titolare di posizione organizzativa e con una retribuzione di posizione di € 6000,00, presso il comune B.
L’articolazione dell’orario di lavoro prevede 18 ore presso il comune A e 18 presso il comune B.
Al dipendente si vuole attribuire la titolarità di posizione organizzativa anche presso il comune B, con il riconoscimento di una retribuzione di posizione pari € 8000, 00.
Il comune A intende riproporzionare la retribuzione di posizione in godimento del dipendente presso lo stesso, a fronte della prevista riduzione a 18 ore dell’orario di lavoro.
In relazione a tale fattispecie si chiede:
a) è possibile ridurre, in sede di riproporzionamento ad un orario di lavoro di 18 ore, la retribuzione di posizione che il dipendente godeva presso il comune A ad € 2500, 00, al disotto del minimo contrattuale di € 5164, 56? Il minimo non deve essere in ogni caso pari ad € 5164,56?
b) come opera la regola del riproporzionamento? Ad un dimezzamento dell’orario di lavoro corrisponde il dimezzamento dell’ammontare della retribuzione di posizione?
c) come deve essere interpretata le dizione “il relativo importo annuale ….è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporziona mento”.?
Relativamente alle diverse problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) l’importo di € 5164,56 rappresenta l’importo minimo previsto dal CCNL del 31.3.1999, per ciascuna posizione organizzativa; tuttavia, occorre considerare che esso rappresenta il minimo erogabile al titolare di posizione organizzativa solo nell’ipotesi ordinaria che questi esplichi in modo pieno, sotto il profilo temporale (si ricorda che per i titolari di posizione organizzativa la vigente disciplina contrattuale prevede che le 36 ore settimanali rappresentino solo l’orario di lavoro minimo contrattuale), tutte le attività e le funzioni connesse alla posizione stessa; proprio, in considerazione di tale aspetto, il CCNL del 22.1.2004, all’art.11, concernente le posizioni organizzative a tempo parziale, all’art.13, relativo alle unioni di comuni, e all’art.14, per il personale utilizzato a tempo parziale ed ai servizi in convenzione, stabilisce il principio generale per cui, nel caso in cui il titolare di posizione organizzativa, nelle diverse ipotesi ivi considerate, venga a svolgere una prestazione comunque ridotta presso l’ente di appartenenza, si deve procedere al proporzionale riproporzionamento dell’ammontare della retribuzione di posizione da erogare allo stesso, come formalmente determinata dall’ente, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999; pertanto, se questa è stata fissata per quella posizione nel valore minimo, l’eventuale riproporzionamento ben potrà portare all’erogazione al dipendente di un ammontare inferiore a tale minimo; il dipendente, comunque, non riceve un danno, in quanto, potendo sommare tale importo con quello percepito, allo stesso titolo, presso il secondo ente, si troverà comunque a fruire di un importo almeno pari a quello pieno precedentemente percepito; certamente, sarebbe stato illogico ed immotivato, consentire la percezione per intero della retribuzione di posizione pure in presenza di una prestazione ridotta;
b) può essere sicuramente coerente con i principi di logica e ragionevolezza prevedere una riduzione dell’ammontare della retribuzione di posizione in stretta connessione con il minore impegno lavorativo che viene richiesto al dipendente rispetto al vincolo minimo delle 36 ore settimanali; pertanto, nel caso di prestazione limitata del titolare a sole 18 ore settimanali ben può ipotizzarsi una riduzione al 50% dell’ammontare della retribuzione di posizione allo stesso corrisposta, rispetto al valore normale previsto per la stessa (nel caso in esame il 50% corrisponderebbe a € 3.000 euro, e non può essere ridotto, in contrasto con la regola del riproporziona mento, a € 2500);
c) analogo riproporzionamento dovrà essere operato anche presso l’altro ente utilizzatore che abbia conferito al lavoratore un altro incarico di posizione organizzativa; infatti, anche in questo caso, il lavoratore è chiamato a rendere una prestazione quantitativamente ridotta; pertanto, anche in questo caso la retribuzione di posizione erogata al dipendente dovrà essere ridotta rispetto al valore ordinariamente assegnato alla stessa (non come valore riconosciuto a titolo personale, ma come importo predefinito in base ai criteri di pesatura di ogni PO), sulla base dei criteri a tal fine adottati dall’ente, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, in relazione al minore impegno lavorativo (rispetto alla misura minima delle 36 ore) che viene richiesto al dipendente utilizzato cui viene affidata la titolarità della posizione organizzativa.
valeria avaltroni