da gsalurso » 13/11/2015, 19:11
A mio parere il pagamento è esteso soltanto fino al sesto anno di vita del bambino.
Il CCNL del 14/9/2000 all’art.17, comma 5 stabilisce un trattamento economico più favorevole ma non modifica i termini previsti dalla norma generale: L 53/2000, DLGS 151/2001 e successive modifiche.
Di seguito i riferimenti normativi:
L 53/2000 Art. 3 Congedi dei genitori
DLGS 151/2001 Art. 32 Congedo parentale
DLGS 151/2001 Art. 34. Trattamento economico e normativo.
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. …
CCNL 14/9/2000 art.17, comma 5
“Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute."
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 