da Angelo# » 18/11/2015, 13:10
Buongiorno,
l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 13/E ha istituito, tra gli altri, il nuovo codice tributo 1627 per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, delle somme rimborsate ai percipienti in sede di conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, precisando che tale codice deve essere adottato anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello F24 Enti Pubblici.
Quindi dal 1/1/2015 in caso di conguagli fiscali a credito non possiamo più versare direttamente la differenza a debito con il codice 100E ma compensare l’importo restituito (es. € 200,00) con F24 a zero:
• codice tributo 1001 – importo a debito € 200,00
• codice tributo 1627 – importo a credito € 200,00
Il restante importo a debito sarà versato con il modello F24-EP codice 100E.
E’ il procedimento corretto?