da gsalurso » 27/01/2015, 14:28
Scusate ma il lavoratore che va in pensione a marzo non può essere collocato in ferie da gennaio a febbraio 2015
Il CCNL stabilisce che durante il periodo di preavviso il dipendente non può essere collocato in ferie.
se ha presentato le dimissioni il 31/10 ed il preavviso è di 2 mesi doveva essere collocato in ferie d'ufficio dal 1/11 al 31/12. (il CCNL però prevede quattro mesi di preavviso per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.)
A questo proposito vorrei confrontarmi su alcune questioni:
1) in caso di collocamento programmato (es. per limiti di età o servizio) si dovrebbe programmare la fruizione della ferie prima dell'inizio del periodo di preavviso. Sorge il problema delle ferie che maturano nell'anno successivo (se il periodo è posto a cavallo fra due anni es nov.2014-feb.2015). Possono essere concesse in anticipo?
2) Se invece il collocamento a riposo è dovuto a dimissioni credo che il dipendente non possa usufruirne e non ha diritto a monetizzazione.
3) Lo stesso dovrebbe valere anche in caso di cessazione per motivi non imputabili al lavoratore né al datore di lavoro (decesso, inabilità assoluta e permanente ecc.).
Questi casi pongono, altri problemi perchè ad esempio il decesso del lavoratore lascia agli eredi il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute oltre che del mancato preavviso. La "spending review" però vieta qualsivoglia forma di retribuzione per le ferie non godute ed i motivi della eventuale mancata fruizione non sono minimamente considerati dalla norma in questione.
cito la risposta ad un quesito posto all'ARAN
ARAN RAL_1210_Orientamenti Applicativi
Durante il periodo di preavviso, poiché il rapporto di lavoro è ancora pienamente attivo, il dipendente matura le ferie, secondo le regole generali.
L’art. 39, comma 6, del CCNL 6.7.1995, così come modificato dall’art.12 del CCNL del 13.5.1996, nel disporre che le ferie non possono essere assegnate e quindi fruite dal dipendente, durante il preavviso, sostanzialmente ribadisce quanto già disposto dall’art. 2109, comma 4, del codice civile.
Trattandosi di una regola generale, nell’ambito del divieto di fruizione durante il periodo di preavviso rientrano sia le ferie maturate e non fruite prima dello stesso, sia quelle che si vanno a maturare nel corso del medesimo periodo di preavviso.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 