Cessione quote di retribuzione e sospensione dal servizio

Cessione quote di retribuzione e sospensione dal servizio

Messaggioda SILVIA EMANUELLI » 14/10/2016, 10:09

Un dipendente ha in essere un atto di cessione di quote di retribuzione ed è sospeso dal servizio per 15 giorni ai sensi dell'art. 3 comma 6 del CCNL 11.04.2008 (quindi privato della retribuzione fino al decimo giorno e indennità del 50% dall'undicesimo giorno). L'atto di benestare sottoscritto dall'Ente riporta "...provvederà a comunicare tempestivamente qualunque sopravvenuta circostanza che determini una variazione anche temporanea dell'attuale posizione lavorativa del dipendente quale: ... la sospensione dell'attività lavorativa..."
Devo trasmettere quindi comunicazione della temporanea sospensione anche se solo di 15 giorni?
Grazie
SILVIA EMANUELLI
 
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Re: Cessione quote di retribuzione e sospensione dal servizi

Messaggioda gsalurso » 14/10/2016, 17:31

Se lo stipendio gravato da cessione del quinto subisce una riduzione pari o inferiore ad un terzo della retribuzione netta devi continuare ad operare la trattenuta dalla retribuzione nella misura originaria.
Se invece la riduzione è superiore ad 1/3, la trattenuta non potrà eccedere 1/5 della nuova retribuzione.
il DPR 895/1950 obbliga a comunicare soltanto i fatti che comportino variazioni del versamento della quota.
Quindi se riduci la trattenuta devi comunicarlo in ogni caso, se invece puoi operare la trattenuta per intero non credo che alla finanziaria interessi più di tanto. Però, se come dici, "L'atto di benestare sottoscritto dall'Ente riporta "...provvederà a comunicare tempestivamente qualunque sopravvenuta circostanza che determini una variazione anche temporanea dell'attuale posizione lavorativa del dipendente" ... io al tuo posto una PEC gliela manderi.

DPR 180/1950 Art. 35. (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione).
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.
Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non puo' eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. [...]
DPR 895/1950. Art. 61. (Obblighi nei casi di riduzione, sospensioni, o cessazione degli emolumenti)
Per gli effetti dell'art. 43 del testo unico richiamato nell'art. 55 del testo medesimo, l'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: Cessione quote di retribuzione e sospensione dal servizi

Messaggioda SILVIA EMANUELLI » 25/10/2016, 10:13

Una domanda forse banale: su quale importo deve essere fatto il calcolo della "riduzione del terzo" per determinare l'entità della trattenuta? Provo a spiegarmi meglio: se il dipendente percepisce uno stipendio lordo di Euro 1.500,00 il calcolo del terzo viene fatto su tale importo e dopo aver verificato che la riduzione dovuta alla sospensione è inferiore al terzo (quindi ad Euro 500,00) applico interamente le trattenute da cessione del credito.
Grazie dell'aiuto
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