da gsalurso » 28/10/2016, 17:43
nella dichiarazione congiunta 2 allegata al CCNL 5/10/2001 le parti auspicano che gli enti possono valutare di rinunciare al preavviso nel caso in cui un dipendente presenti le dimissioni per assunzione presso un'altra amministrazione e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il periodo di preavviso.
Se ne desume che la volontà delle parti che hanno sottoscritto il CCNL preveda anche in questo caso l'obbligo per il dipendente di rispettare i termini di preavviso.
Le parti, infatti, non hanno previsto una specifica clausola contrattuale in merito ma si limitano a raccomandare alle amministrazioni di essere disponibili a rinunciare al preavviso per queste specifiche situazioni.
CCNL 5/10/2001 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti ritengono che gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 