Congedo retribuito ex art. 42 comma 5 D.Lgs.151/2001

Congedo retribuito ex art. 42 comma 5 D.Lgs.151/2001

Messaggioda aral » 15/11/2016, 9:52

Buongiorno, una educatrice d'infanzia usufruisce del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 in forma frazionata, nelle sole giornate di mercoledì e giovedì. Come devono essere calcolate le indennità specifiche previste per tale personale? Vanno riconosciute solo per i giorni di presenza sul luogo di lavoro o spettano anche in caso di assenza dal servizio?
Grazie.
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Re: Congedo retribuito ex art. 42 comma 5 D.Lgs.151/2001

Messaggioda kkk1972 » 15/11/2016, 11:18

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare+numero+6+del+16-01-2014.htm&iIDDalPortale&iIDLink=-1
17. Congedo straordinario per assistenza ai familiari di soggetti portatori di handicap

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha disciplinato all’articolo 42, comma 5 – la cui originaria formulazione è stata sostituita con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies dall’art. 4, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – una particolare tutela in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, riconoscendo al coniuge convivente o in subordine, ai genitori anche adottivi, ovvero ai figli conviventi o ai fratelli e alle sorelle conviventi, il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nella vita lavorativa dei richiedenti, fruibile anche in forma frazionata[5].
Durante tale periodo – che è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura, ma non ai fini della progressione di carriera - i richiedenti hanno titolo ad una indennità economica corrispondente all’ultima retribuzione percepita con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, che deve essere corrisposta dall’Amministrazione datrice di lavoro, cui peraltro va inoltrata la domanda per ottenere il beneficio.
L’indennità al lordo della relativa contribuzione per esplicita previsione normativa spetta fino all’importo complessivo annuo pari a € 43.579,06 (importo riferito all’anno 2010, rivalutato annualmente a decorrere dall’anno 2011 sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per l’anno 2013 ammonta a € 46.836,00.
Il suddetto limite, come evidenziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito di concordi avvisi del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, è applicabile anche agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Ed invero, non sussistendo nel settore pubblico una disposizione più favorevole relativa allo specifico istituto del “congedo straordinario” di due anni, disciplinato dalla norma in esame, quest’ultima deve essere applicata tenendo conto del limite di spesa previsto.
Pertanto, in merito ai criteri applicativi di tale ultima disposizione, il predetto importo di € 46.836,00 rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’indennità erogabile al lordo della contribuzione riferita sia alla quota a carico dell’Ente datore di lavoro che a quella a carico del lavoratore dovuta alla gestione previdenziale di riferimento.
Ai fini contributivi per i dipendenti pubblici non è previsto l’accredito figurativo a carico della Gestione Dipendenti Pubblici neanche sulla parte eccedente laddove la retribuzione effettiva risulti maggiore del tetto retributivo previsto.
Le Amministrazioni di appartenenza sono, quindi, tenute al versamento a favore dei soggetti beneficiari della contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, del fondo credito ed eventualmente dell’ENPDEP e dell’ENAM, da quantificare sulla base dell’imponibile contributivo corrispondente al trattamento economico corrisposto nel limite del citato tetto massimale.
Non rientra nel suddetto imponibile l’importo (rateo) della tredicesima mensilità, in quanto il già citato comma 5-quinquies dell’articolo 42, come modificato, ne prevede esplicitamente l’esclusione[6]. Detto trattamento non è parimenti assoggettabile alla contribuzione TFS/TFR, in quanto la medesima previsione normativa espressamente prevede che il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio.
In tale ipotesi le Amministrazioni di appartenenza sono tenute ad inviare le denunce mensili contributive per i periodi del congedo straordinario, indicando il codice tipo servizio 49 “Congedo straordinario per assistenza ai soggetti con handicap grave ex art.42 comma 5 decreto legislativo 151/2001 sostituito dalla lettera b del comma 1 dell’art. 4 del decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119”valorizzando gli elementi relativi alla gestione pensionistica, credito, e ove iscritto all’ENPDEP e all’ENAM con l’importo della indennità corrisposta secondo le indicazioni sopra riportate.
kkk1972
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