emanuela72 ha scritto:Cari esperti, vorrei chiedervi se i tempi determinati partecipano alla produttività.
di seguito la risposta dell'ARAN
RAL168 – Orientamenti Applicativi
Il personale con rapporto a termine può partecipare ai progetti di produttività e percepire i relativi compensi ?
Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
potrebbe fruire anche dei compensi per la produttività; infatti, prima l’art.5 della legge n.230/1962 e successivamente, con maggiore forza, l’art.6 del D.Lgs.n.368/2001 hanno affermato, come regola generale, il principio di non discriminazione per cui al lavoratore assunto a termine spetta lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato in servizio con la medesima qualifica, in proporzione al periodo lavorativo prestato, purché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine; nello stesso senso è intervenuto anche l’art.7, comma 10, del CCNL del 14.9.2000 che, non solo ha ribadito il principio della parità del trattamento, ma ha individuato anche, in modo espresso, gli istituti per i quali ai lavoratori a termine si applica una disciplina differenziata rispetto a quella prevista per i lavoratori a termine.
Pertanto, nel caso proposto, non si può escludere la corresponsione al lavoratore a termine dei compensi per produttività, soprattutto ove l’interessato sia stato espressamente inserito nel relativo progetto. Una eventuale esclusione potrebbe ritenersi legittima, alla luce della chiara previsione dell’art.6 del D.Lgs.n.368/2001, solo nel caso in cui il sistema di partecipazione ai progetti e di erogazione dei compensi di produttività previsto dalla contrattazione decentrata integrativa sia incompatibile con le caratteristiche e la natura del lavoro a termine o non consenta un’erogazione di compensi in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Non riteniamo, invece, alla luce di quanto sopra detto a proposito del principio legale di non discriminazione, che sia sufficiente a legittimare l’esclusione la sola circostanza che il contratto decentrato integrativo nulla abbia disposto per i lavoratori a termine.
Infatti solo relativamente al contratto di formazione e lavoro (art.3 del CCNL del 14.9.2000) e al contratto di fornitura di lavoro temporaneo (art.2 del CCNL del 14.9.2000), è espressamente richiesto, ai fini della partecipazione dei lavoratori titolari di tali particolari rapporti di lavoro ai premi di produttività, un esplicito intervento abilitante della contrattazione decentrata integrativa, anche con riferimento al finanziamento degli stessi.