da iadon » 28/02/2017, 9:27
E’ possibile avere chiarimenti su quali siano le specifiche responsabilità previste dall’art.
17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1.4.1999 per legittimare l’erogazione dell’indennità ivi
disciplinata?
In relazione alla disciplina dell’art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999, come integrata
dall’art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL del 9.5.2006, si ritiene utile
precisare quanto segue:
1. spetta alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun
ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti
l’erogazione dell’indennità e per la quantificazione dell’ammontare della stessa entro il limite
massimo stabilito dal CCNL (€.2500);
2. l’indennità di cui si tratta può essere corrisposta al personale delle categorie B, C e D;
3. non può essere erogata al personale della categoria D, quando lo stesso sia già
incaricato della titolarità di posizioni organizzative;
4. l’indennità può essere erogata presso il medesimo ente, anche con dirigenza, a
personale delle categorie B e C, pure in presenza presso lo stesso di personale della categoria
D, a prescindere da ogni valutazione circa l’attribuzione o meno a questo, sulla base delle
previsioni della contrattazione decentrata integrativa di incarichi legittimanti l’erogazione
dell’indennità di cui si tratta (è evidente che in sede negoziale, l’ente deve attenersi a principi di
buon senso e ragionevolezza, evitandosi situazioni paradossali, come l’esclusione del
personale D da ogni incarico o l’attribuzione allo stesso di incarichi di valenza economica più
bassa rispetto a quanto stabilito per il personale delle categoria B e C; situazioni di questo
genere, infatti, ben difficilmente potrebbero trovare adeguata giustificazione sotto il profilo
organizzativo);
5. sulla base dell’ampia previsione contrattuale, non è possibile fornire in materia una
indicazione completa e precisa, avente carattere di generalità, delle diverse casistiche che
possono essere ricondotte alla disciplina del citato art.17, comma 2, lett. f), del CCNL
dell’1.4.1999. Quello che è certo è che il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può
essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di
appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente
previste nell’ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, esso deve essere soprattutto
una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una
specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo “spessore”, con
contenuti sicuramente significativi e qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e
ragionevolezza, un importo della relativa indennità superiore a quello previsto per gli incarichi
connessi alle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ecc., in relazione alle specifiche
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responsabilità che comportano il riconoscimento del compenso massimo di € 300 (art.17,
comma 2, lett. i) del CCNL dell’1.4.1999, introdotto dall’art.36, comma 2, del CCNL del
22.1.2004). Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un "responsabile di procedimento complesso", ai
sensi della legge 241/1990, oppure di altri "incarichi" formalmente affidati dai dirigenti o dai
competenti responsabili dei servizi, che impongono la assunzione di una qualche e diretta
responsabilità di iniziativa e di risultato (svolgimento di specifici compiti che comportano
responsabilità di gruppo o di procedimento), ecc. Non si ritiene, pertanto, sufficiente la
sussistenza di una respons