A me non è successo.
A quanto leggo, la norma (art. 6 DM 28/10/2014) dice soltanto che "l'INPS comunica al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio";
perciò credo basti annotare la rinuncia, totale o parziale, al congedo parentale e verificare che la dipendente non ne usufruisca oltre il dovuto.
Per quanto riguarda eventuali atti da adottare, tieni presente che gli atti di gestione del personale sono adottati dai dirigenti "con i poteri del
privato datore di lavoro" quindi invece di una determina, se proprio vuoi, potresti inviare alla dipendente una lettera con cui prendi atto della concessione del beneficio e le comunichi che la fruizione del beneficio comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32 del DLgs 151/2001 e pertanto lo stesso è ridotto a xx mesi e xx giorni.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 28 ottobre 2014Circolare INPS n.169/2014