da gsalurso » 19/07/2017, 14:12
Quando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto imprescindibile di successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, il suo venir meno travolge automaticamente tutti gli atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto.
Nel Pubblico impiego, inoltre, vi è una espressa clausola risolutiva dei contratti di lavoro, che riguarda "l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto":
CCNL 06/07/1995 Art. 14 comma 3:
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Diverso è il discorso di un eventuale risarcimento del danno del dipendente, prima assunto e poi licenziato, causato di un errore a lui non imputabile.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 