Sostituzione responsabile posizione organizzativa - Indennit

Sostituzione responsabile posizione organizzativa - Indennit

Messaggioda emilio51russo » 05/09/2017, 11:00

Lo scrivente Economo Comunale e responsabile Tributi, categoria D1, con specifico decreto sindacale ha sostituito, come ogni anno, temporaneamente per giorni 20 il titolare apicale della Ripartizione Finanziaria dell'Ente recatosi in ferie.
Nella suddetta disposizione sindacale, è disposto, contrariamente a quanto avvenuto per gli anni precedenti, che per tale funzione vicaria non si ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo, atteso che il contratto collettivo di lavoro non ha previsto alcuna regola per l'eventuale pagamento dei dipendenti che svolgono le funzioni in sostituzione del titolare apicale.
Mi sembra una cosa alquanto assurda e lo è non certamente per il mancato guadagno che è irrisorio, ma per l'iniquità della disposizione che costringe il dipendente a svolgere un ruolo con superiori responsabilità senza che di fatto siano riconosciute.
emilio51russo
 
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Re: Sostituzione responsabile posizione organizzativa - Inde

Messaggioda RMonti » 07/09/2017, 15:51

ARAN – RAL604 - Orientamenti Applicativi

Come bisogna comportarsi per la sostituzione dell'incaricato di posizione organizzativa?

Riteniamo opportuno affidare al regolamento degli uffici e servizi la individuazione della specifica disciplina per la sostituzione temporanea dei responsabili delle posizioni organizzative, in caso di assenza o di impedimento.

Il contratto collettivo di lavoro, però, non ha previsto alcuna regola per l'eventuale pagamento dei dipendenti che svolgono le funzioni in sostituzione del titolare ed il regolamento degli uffici e servizi non è lo strumento idoneo ad integrare legittimamente la carente disciplina contrattuale; bisogna tener presente, infatti, che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 afferma che il trattamento economico del personale può essere disciplinato soltanto dai contratti collettivi di lavoro.

Non sussistono problemi qualora al titolare assente dovesse essere sospeso il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato e tali compensi, nei medesimi importi, venissero corrisposti al sostituto, anche se temporaneo. Negli altri casi, anche in assenza di una specifica disposizione, sembra ragionevole ipotizzare un comportamento dell'ente orientato ad utilizzare le risorse complessivamente destinate al risultato per premiare i dipendenti con incarico ad interim.

In alternativa, la contrattazione decentrata integrativa potrebbe individuare interventi incentivanti per tale specifica e saltuaria prestazione, tenendo presente che a nostro giudizio non appare possibile che siano erogate due retribuzioni di posizione per il medesimo incarico. Naturalmente dovranno essere utilizzati solo gli istituti indicati nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999, non essendo consentito, né all’Ente né alla contrattazione decentrata, di individuare nuove e diverse indennità o compensi, comunque denominati.
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Re: Sostituzione responsabile posizione organizzativa - Inde

Messaggioda Samuele77 » 07/09/2017, 17:31

Il problema è reale e non mi sembra che il parere citato offra soluzioni concretamente praticabili.
Il caso del mancato pagamento della posizione al titolare durante l'assenza non si pone, perché stiamo parlando di assenza per ferie.
Per quanto riguarda il riferimento a possibili interventi incentivanti in sede di contratto decentrato, non si capisce a cosa faccia riferimento, dato che la retribuzione di posizione e risultato delle PO assorbe (e quindi non può coesistere con) qualsiasi altra indennità accessoria, in base all'articolo 10 comma 1 CCNL 31.03.1999 (salve le eccezioni espressamente previste dal contratto nazionale).
Per quanto riguarda il riferimento alla quantificazione della retribuzione di risultato, le maglie sono molto strette dato che comunque il risultato non può superare il 25% della posizione e comunque per sua natura deve essere correlato ai risultati effettivamente raggiunti, e non tanto alla durata o all'estensione dell'incarico. Su questo ultimo aspetto, si veda anche il parere Aran RAL_1610.
A mio parere, se la supplenza è sistematicamente disposta allo stesso modo ogni anno, al limite si potrebbe recepirla stabilmente nel regolamento degli uffici, e, su questa base, rivedere la pesatura della posizione X, la quale, in caso di assenza del titolare della posizione Y, sostituisce quest'ultimo.

RAL_1610

Nel caso di conferimento dell’incarico ad interim di una posizione organizzativa a dipendente già titolare di altro e diverso incarico di posizione organizzativa, è possibile riconoscere al suddetto dipendente un incremento della retribuzione di risultato anche oltre il limite del 25%, di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999, in ragione delle nuove e maggiori responsabilità connesse alla sostituzione?

Con riferimento al caso di un incarico di posizione organizzativa conferito ad interim ad altro soggetto già titolare di altra posizione organizzativa, la scrivente Agenzia ha sempre escluso che questi possa cumulare, sia pure temporaneamente, una doppia retribuzione di posizione (quella propria e quella relativa alla posizione del dipendente assente).

In tale ipotesi, come evidenziato in alcuni orientamenti applicativi, dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza ed impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di PO assente, è evidente che l’ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità.

Il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata ad interim può avvenire, sempre e, comunque, entro la misura massima consentita del 25%. Infatti, in base all’art.10 del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato che può essere erogata al dipendente titolare di posizione organizzativa non può in alcun modo superare il limite massimo del 25% della retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito.

Tale vincolo, in mancanza di diverse indicazioni contrattuali, attualmente, non sembra poter essere superato neppure nel caso di conferimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa di un incarico relativo ad altra posizione organizzativa. E’ da auspicare che questa problematica venga fatta propria dal Comitato di Settore in vista di una eventuale integrazione della vigente disciplina in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
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