Sospensione dipendente e detrazioni fiscali.

Sospensione dipendente e detrazioni fiscali.

Messaggioda ROBY72 » 12/09/2017, 11:36

Buongiorno a tutti.
Mi vorrei chiarire le idee in merito a quanto vado ad esporre:
Premesso che:
- Un dipendente di questo ente è stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CCNL Regioni Autonomie Locali 11/04/2008 "ll dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà";
- Durante il periodo di sospensione al dipendente viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 10 comma 2 del CCNL 09/05/2006;
- Da orientamento applicativo Aran RAL 1654, punto c), l'indennità prevista dall'art. 5 comma 7 CCNL 11/04/2008 non ha natura retributiva ma assistenziale;
- Il T.U.I.R. all'art. 6 comma 2 prevede: "I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi (...omissis...) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;

Si desidera sapere se al dipendente durante tale periodo debbano essere riconosciute le detrazioni da lavoro dipendente e quelle per familiari a carico.
Grazie in anticipo per le risposte. :?:
ROBY72
 
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Re: Sospensione dipendente e detrazioni fiscali.

Messaggioda ROBY72 » 20/09/2017, 12:30

Nessuno mi sa rispondere?
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Re: Sospensione dipendente e detrazioni fiscali.

Messaggioda an.bal » 20/09/2017, 16:05

dovrei vedere ....
però se ilproblema sono le detrazioni, se l'indennità è sottoposta a irpef spettano le detrazioni.
an.bal
 
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Re: Sospensione dipendente e detrazioni fiscali.

Messaggioda gsalurso » 21/09/2017, 19:04

riguardo alla sospensione cautelare prevista dall'art.5 del CCNL le posizioni sono diverse: il C.d.S. dice che non ha natura retributiva ma assistenziale e non è, pertanto, assoggettabile a ritenute previdenziali. (sez. IV, 24 gennaio 1990, n. 37)
il Ministero delle Finanze e L'INPS sostengono il contrario: "costituisce reddito da lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione ..."

L’assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, è imponibile sia ai fini pensionistici che del Fondo Credito, anche per gli iscritti all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
A differenza di come fino ad ora indicato dall’ex INPDAP (art.50 RDL 680/38), a seguito della soppressione dell’INPDAP e del trasferimento delle funzioni e del personale all’INPS e della conseguente necessità di avviare un processo di integrazione delle norme fra i due Istituti , con circolare n. 6 del 16/1/2014 l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, viene stabilito che le disposizioni dettate con la suddetta circolare che integrano e chiariscono i contenuti della circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sostituiscono, a decorrere dalle denunce del 1 novembre 2012 (per le retribuzioni a decorrere da ottobre 2012), le disposizioni in contrasto emanate in precedenza alla Gestione Dipendenti Pubblici.

in conclusione ... non si sa con certezza.
anche se, poichè Ministero delle Finanze e INPS affermano che costituisce reddito da lavoro dipendente da assoggettare a ritenute previdenziali e assistenziali dovrebbero essere applicate anche le detrazioni ficali previste per il lavoro dipendente.
Un quesito all'Agenzia delle Entrate non guasterebbe.

Un precedente post sull'argomento: http://www.tuttopa.it/viewtopic.php?f=8&t=5768#p25149
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