da RMonti » 15/11/2017, 11:14
Se ti può essere utile per fugare i tuoi dubbi.
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I rinnovi contrattuali – Modalità di contabilizzazione
Nota di approfondimento
L’attività contrattuale a scala nazionale del comparto enti locali si fonda su delle linee di indirizzo dettate dal comitato di settore, istituito secondo l’articolo 41 del D.lgs. 165/2001, che individua le principali materie che il contratto dovrà affrontare dettandone i fondamenti decisionali.
Lo scorso 5 ottobre sono state varate tale linee ove si evince che il contratto dovrà risolvere sia problematiche normative che soddisfare la pretesa economica degli arretrati contrattuali.
Proprio di quest’ultima sfera di azione si andrà a trattare nel presente breve elaborato, proponendo una linea di attività contabile che ogni ente dovrà seguire.
Come tutti sappiamo, la spesa di personale, secondo il dettato del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2, lettera a), è composta da tre fattispecie ben definite:
•il tabellare;
•il salario accessorio;
•gli arretrati contrattuali.
Quest’ultimi divengo esigibili, pertanto impegnabili, “nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”.
Al fine di evitare che l’Ente debba affrontare tale esborso in un’unica annualità, “nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione”.
Questa affermazione trova conferma nel dettato della richiamata nota operativa la quale, al punto 1.4, ricorda che “ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali e locali sono a carico dei rispettivi bilanci. A tal fine, gli enti provvedono ad effettuare l’accantonamento degli oneri contrattuali nei rispettivi bilanci”.
Da quanto esposto si chiede agli Enti, prudenzialmente, di collocare nel proprio risultato di amministrazione risorse atte a garantire una “riserva finanziaria” da destinare alla copertura di questa spesa potenziale.
In sede di rendiconto, ove nell’anno non si sia sottoscritto il contratto, le spese debbono confluire nell’avanzo di amministrazione a natura accantonata così come disposto dal richiamato principio contabile al punto 9.2 e più precisamente andranno a concorrere alla costituzione degli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi) per essere riassegnati quando tale posta contabile diverrà esigibile.
In conclusione, essendo quota accantonata dell’avanzo di amministrazione, la cassa attiva generata dalle entrate che hanno finanziato tali poste di spesa non dovrà essere considerata nella costituzione della cassa vincolata, pertanto la monetizzazione degli arretrati contrattuali dovrà trovare riscontro nel fondo di cassa iniziale dell’anno in cui saranno pagati.
Tale scelta del legislatore risulta accettabile se vista con gli occhi di chi cerca le risorse per dar corso agli obblighi contrattuali; ma insoddisfacente, soprattutto per i piccoli enti, se analizzata alla luce della lente degli equilibri di finanza pubblica: gli arretrati contrattuali nel loro complesso peseranno sul saldo dell’anno in cui verranno imputati, poiché l’applicazione dell’avanzo di amministrazione accantonato non potrà essere considerata quale entrata finale e pertanto il consumo di “margine” di finanza pubblica dovrà essere recuperato dai saldi correnti di bilancio ponendo gli enti davanti ad analisi complesse con, a normativa vigente, l’eventualità dell’esposizione ad un potenziale “sforamento” di tale saldo.
Medesima problematica potrebbe presentarsi per il rispetto del saldo tra poste di entrate e spese finali proprio dell’articolo 9 comma 1 della Legge 243/2012.
Procedendo con l’analisi delle modalità di contabilizzazione di tali poste si affronta ora la registrazione in contabilità economico patrimoniale.
Ove l’Ente sia in grado di percorrere la strada dei prudenziali accantonamenti annuali, tali poste confluenti nell’avanzo accantonato, saranno contabilizzati come costi e più precisamente come “Accantonamenti a per rischi” voce B16 del conto economico quale contro partita alla creazione/incremento del “Fondo per rischi ed oneri – altri fondi” voce B3 dello stato patrimoniale.
Al momento dell’erogazione si andrà a diminuire il fondo rischi ed oneri a fronte della creazione di un debito verso personale dipendente quale mera permutazione numeraria.
Ove l’Ente non segua la strada consigliata del principio contabile, cioè la creazione di accantonamento di bilancio, dovrà “spesare” nell’anno tutto l’incremento contrattuale per l’iscrizione del costo complessivo negli “Oneri straordinari” voce 25 del conto economico.
In conclusione, al fine di alleviare il peso della sottoscrizione del nuovo CCNL; si spera che il Legislatore possa intervenire in termini partecipativi al sostentamento di tale esborso, quanto meno in termini di spazzi od esenzioni in ambito dell’algoritmo di finanza pubblica.
(fonte: Progetto Omnia - E. Gaspari)