Rusciano Luciano ha scritto:La Commisisone medica per accertamento dell'handicap (ai sensi legge 104 e e legge 102/2009 art. 20) ha riconosciuto alla bambina lo stato di PORTATORE DI HANDICAP COMMA 1 ART. 3.
DOMANDA: a livello di permessi, ai sensi del nuovo contratto, a cosa ha diritto questo collega genitore della bambina?
L’articolo 3 comma 1 della L.104/92, non comporta grandi benefici in ambito lavorativo (esenzione ticket, acquisto ausili medici ecc.) vedi invece l'art. 32. D.Lgs 151/2001 come modificato dal D.Lgs. 80/2015, che ha esteso a dodici anni, i congedi parentali dei genitori (complessivamente 10 mesi).
il collega può chiedere in aggiunta alle 18 ore previste dal CCNL altri 3 giorni annui oppure una diversa articolazione dell'orario che gli permetta il recupero ai sensi della Legge 8/3/2000 n. 53
Art. 4 Congedi per eventi e cause particolari 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa.secondo l'Aran sono cumulabili:
RAL815_Orientamenti ApplicativiD.Lgs 151/2001 Art. 32. Congedo parentale 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo.Dopo il sesto anno, però senza retribuzione e:
art. 34 c.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita'.Il CCNL 2016/2018 prevede una disciplina più favorevole per i dipendenti; vedi l'
art. 43 c 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art.32, c.1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. Se il collega (o la madre) non ne ha già usufruito, a quanto pare i primi 30 gg, di permesso possono essere retribuiti fino a 12 anni; altrimenti, dopo il sesto anno, il congedo parentale non è retribuito e riduce le ferie e la 13ma.
sono in dubbio se il trattamento economico (30% ?) possa essere elevato ad 8 anni qualora "il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione"
P.S. non capisco quali ulteriori benefici possano derivare dall'art.20 L.102/2009 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)