assunzioni tempo determinato e limiti lavoro flessibile

assunzioni tempo determinato e limiti lavoro flessibile

Messaggioda ostricaro » 26/09/2018, 11:01

il Comune di xxxxx ha sostenuto per contratti di lavoro flessibile un tetto di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 € 2.000,00 pari al tetto annuo per supporto personale altri Comuni e che comunque le spese del lavoro flessibile nel 2009 sono state bassissime e con tale disponibilità non si riesce a far fronte alle esigenze della cessazione due unità e la mobilità presso altri enti di due unità del personale attualmente in servizio su 7 dipendenti in servizio.

La recente deliberazione Corte dei Conti sezione delle Autonomie n. 15 nell’adunanza del 24.07.201 riguardo alla operatività del limite previsto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 nelle ipotesi in cui un ente locale di piccole dimensioni abbia fatto ricorso a personale a tempo determinato nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi di modeste dimensioni “inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.
Il Comune per lo svolgimento dei propri fini istituzionali necessita di un autista scuolabus cat. B3 e se tale servizio fosse appaltato all’esterno da indagini di mercato il costo del servizio sarebbe superiore di almeno il 30% - tenuto conto del margine di profitto e dell’IVA 22% per l’appalto esterno - e quindi non finanziabile con le esigue risorse finanziarie di cui attualmente dispone il Comune.

Chiedo

se si può modificare prevedendo l’assunzione di un autista scuolabus/operaio a tempo determinato fino a giugno 2019 sforando il costo complessivo del lavoro flessibile.
Il Comune rispetta l’obbligo di contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e ss.mm., e ha impostato l’attività sia per il rispetto del pareggio finanziario per l’anno 2019- 2021 sia per il rispetto delle norme in materia di spesa del personale.
Si rileva a tal fine che con l’assunzione in parola viene rispettato il principio di riduzione di spesa del personale rispetto al triennio 2011-2013 .

Il Comune lamenta carenza di personale con un rapporto di un dipendente ogni 300 abitanti ben al di sotto di quanto previsto dalla media del DM ministeriale 10.04.2017 che prevede un rapporto medio di 1 dipendente ogni 142 abitanti.

Si ritiene rispettato il principio che sta a base di tutte le normative contenenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica
ostricaro
 
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