Assunzioni Polizia Locale

Assunzioni Polizia Locale

Messaggioda CCC » 12/12/2018, 17:49

Il decreto sicurezza recita

2.1. La previsione normativa.
La norma recita: “1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza
urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere alibero tempo indeterminato
personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento
degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali
del restante personale”.
La norma fissa un regime speciale per le assunzioni della polizia municipale (non quella provinciale) del 2019, stabilendo
che il prossimo anno i comuni potranno assumere personale di polizia municipale nel limite della spesa sostenuta@ per il
personale di polizia municipale nell’anno 2016.
Quindi si svincolano le assunzioni a tempo indeterminato della polizia municipale dalla capacità assunzionale dell’ente, e le
si riferiscono alla spesa sostenuta “per detto personale” nell’anno 2016.

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 281 del 3 dicembre 2018

Quindi se un agente va via in mobilita'... possibile sostituirlo con concorso?
CCC
 
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Re: Assunzioni Polizia Locale

Messaggioda CCC » 12/12/2018, 22:28

Leggo però…

https://app.upel.va.it/web/news/5512?fb ... NNuv4-idRA

Le nuove assunzioni di vigili rischiano di rimanere sulla carta

Dubbi sull'interpretazione e l'efficacia della norma che si riferisce alle maggiori assunzioni dei vigili.

Leggo anche…

I DUBBI

Per come è scritta, la norma desta delle grosse perplessità. Le elenchiamo di seguito. Innanzi tutto c’è da rilevare che la norma esplicitamente intende derogare alle disposizioni in materia di assunzioni contenute nella legge 208/2015, ma tali disposizioni non si applicano alle assunzioni 2019. Infatti la norma della legge di stabilità 2016 riguarda le assunzioni da effettuarsi nel triennio 2016-2018. Dall’anno 2019, salvo novità che potrebbero essere inserite nella legge di bilancio, agli enti locali si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/20144, convertito in legge 114/2014, in base alla quale dal 2019 la facoltà di assumere è fissata nel 100% della spesa delle cessazioni dell’anno 2018. Questo però potrebbe essere archiviato come un mero problema di coordinamento normativo.

(…)

Temiamo che tutte questi dubbi e forse altri, che a noi sono sfuggiti, forniscano materiale per interpellare la Corte dei Conti, con la conseguente, prevedibile, ridda di interpretazioni in contraddizione l’una con l’altra… Per il momento il nostro suggerimento è di essere prudenti.

(…)

Di certo possiamo dire che le misure per le assunzioni a tempo indeterminato, per come sono scritte, portano con loro tanti di quei dubbi e di quegli interrogativi, che il rischio concreto è che si faccia fatica ad avere un quadro sicuro di come debbano essere interpretate ed applicate in tempi brevi.



COSA NE PENSATE?

Grazie
CCC
 
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