da Dankodan » 28/01/2019, 11:17
Con art.134 comma 4 immediatamente efficace anche senza pubblicazione !
Premesso che il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs n. 267/2000 – all’art. 124, rubricato Pubblicazione delle deliberazioni, prevede che tutte le deliberazioni del comune, della provincia e degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio. L’articolo 134, comma 3, stabilisce che le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nell’art. 134, comma 4, dispone però che, nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio e della giunta possano essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
A questo punto c’è da chiedersi:
una deliberazioni dichiarata immediatamente eseguibile, per produrre effetti, necessita oppure no di essere pubblicata?
il comma 4 dell’articolo 134 va interpretato nel senso che, in relazione a quanto prevede il comma 3, le deliberazioni immediatamente esecutive producano effetti a partire dal momento della loro pubblicazione, senza bisogno di aspettare dieci giorni oppure l’efficacia delle deliberazioni immediatamente eseguibili prescinde dalla pubblicazione?
La giurisprudenza amministrativa si è recentemente occupata del tema delle deliberazioni ex artt. 125, 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 con due pronunce: T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 e Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1070/2009 da cui si evince che la pubblicazione all’albo non condiziona l’efficacia di una deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, la quale, pertanto, esplica subito i propri effetti, anche prima della pubblicazione.
Quindi la dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione art.134 comma 4 TUEL, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, produce ugualmente i propri effetti.