Sostituzione mobilità in uscita

Sostituzione mobilità in uscita

Messaggioda CCC » 01/02/2019, 20:36

Buongiorno,
un dipendente ha vinto un bando di mobilità in uscita.

E' stato modificato il fabbisogno del personale prevedendo la sua sostituzione con dipendente dello stesso profilo.

Prima di bandire la mobilità in entrata, è necessario espletare la procedura ex articolo 34 bis del D. Lgs 165/2001?

Pensavo di SI ma un esperto mi riferiva che tali procedure sono necessarie PRIMA di bandire un concorso ma NON prima di bandire una mobilità.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/ ... 1_0165.htm

Concordate?

Grazie

Leggevo anche che si rinvengono due distinti atti della Funzione Pubblica i quali hanno chiarito come il previo ripescaggio di soggetti in disponibilità possa escludersi ogniqualvolta l'amministrazione non intenda attivare procedure concorsuali ma vogli piuttosto attingere a graduatorie già formate (parere FP n. 179/2003) oppure intenda acquisire personale in mobilità proveniente da altro Ente (parere FP n. 198/2005).

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27 giugno 2013 - Sezione regionale di controllo per il Veneto - Delibera n. 162/2013/PAR (PDF,249KB)
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito al rapporto che, a legislazione vigente, si instaura tra l’istituto della mobilità ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’altro istituto della mobilità “per ricollocazione” previsto dall’articolo 34 bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, norma che va posta in stretta correlazione con la recente disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

http://www.corteconti.it/export/sites/p ... 2_2013.pdf

In particolare, il comune di Villaverla pone un quesito interpretativo circa il rapporto che, a legislazione vigente, si instaura tra l’istituto della mobilità ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’altro istituto della mobilità “per ricollocazione” previsto dall’articolo 34 bis del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, norma che va posta in stretta correlazione con la recente disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

https://www.studiocataldi.it/news_giuri ... _13963.asp

L'assenza di qualsivoglia rapporto di propedeuticità tra le mobilità obbligatoria e volontaria sembrerebbe confermata anche dall'articolo 34bis comma 4 del D. Lgs. 165/2001 nella misura in cui prevede che

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione (da parte degli organi gestori del personale collocato in disponibilità) della comunicazione ... possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.



Si vedano pagine 328 e 329 di questo testo

https://books.google.it/books?id=uxtjBA ... 03&f=false
CCC
 
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Re: Sostituzione mobilità in uscita

Messaggioda CCC » 01/02/2019, 20:54

http://www.funzionepubblica.gov.it/arti ... ere-n17103

Oggetto: ricognizione del personale in disponibilità (articoli 33, 34 e 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165).



L'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (S.O. n.5/L alla G.U. n.15 del 20 gennaio 2003), ha innovato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introducendo l'art. 34-bis in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.

Questa disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, prima di avviare le procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - escluse quelle riferite al personale disciplinato da ordinamenti particolari, di cui all'articolo 3, comma 1, devono inviare una comunicazione contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire (l'area, il livello, la sede di destinazione dei posti da coprire, nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste) ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001.

La nuova normativa persegue la finalità di agevolare la ricollocazione del personale collocato in disponibilità, ai sensi degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n.165/2001 oppure in forza di specifiche disposizioni legislative, nonché del personale coinvolto da processi di mobilità collettiva (la disposizione, dunque, non si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria disciplinate dall'articolo 30 del d.lgs. n.165/2001 e dai contratti collettivi). Infatti, per effetto dell'introduzione dell'articolo 34-bis, viene creato un collegamento tra le esigenze di assunzione delle amministrazioni e il riassorbimento del personale che si trovi in situazione di eccedenza. A tale scopo, vengono introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all'attivazione delle procedure concorsuali, in modo da assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento.

I soggetti ai quali le amministrazioni devono inviare la comunicazione, individuati dall'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001, sono: 1) Il Dipartimento della funzione pubblica, che forma e gestisce l'elenco del personale in disponibilità dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali (articolo 34, comma 2, d.lgs. n.165/01); 2) Le strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che gestiscono l'elenco del personale in disponibilità dipendente dalle altre amministrazioni (art icolo34, comma 3, d.lgs. n.165/2001).

Pertanto, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici nazionali dovranno inviare le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire al Dipartimento della funzione pubblica, mentre le altre amministrazioni dovranno inviare le medesime comunicazioni alle strutture regionali e provinciali che esercitano funzioni e compiti conferiti dal citato d.lgs. n.469/1997 in materia di collocamento e politiche attive del lavoro.

Le predette strutture regionali e provinciali, qualora accertino l'assenza di personale da assegnare, inviano tempestivamente le comunicazioni ricevute al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, a sua volta, accerta l'eventuale presenza di personale da assegnare. Ciò significa che il personale in disponibilità dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali potrà essere ricollocato presso amministrazioni di diverso comparto.

L'assegnazione dei dipendenti in disponibilità viene disposta entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e, cioè, il regime di autorizzazione delle assunzioni, le amministrazioni possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla data di invio della suddetta comunicazione.

Le assunzioni effettuate in violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 34-bis del d.lgs. n.165/2001 sono nulle di diritto.

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni in esame, è quindi necessario che il Dipartimento della funzione pubblica disponga di dati aggiornati e completi circa la sussistenza presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici nazionali di personale da ricollocare.

Pertanto, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare, con la massima cortese urgenza, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della presente, al Servizio mobilità dell'Ufficio personale pubbliche amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (fax 06.68.99.72.80) l'eventuale presenza di dipendenti in disponibilità (trasmettendo, in tal caso, i dati necessari per procedere alla loro ricollocazione) e a tener conto, all'atto dell'avvio delle procedure concorsuali, di quanto previsto dall'articolo 34-bis citato.

I Ministeri sono inoltre pregati di assicurare il tempestivo inoltro della presente richiesta ai relativi Enti ed Agenzie vigilati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Verbaro
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Re: Sostituzione mobilità in uscita

Messaggioda CCC » 01/02/2019, 20:58

Circolare UPPA 11 aprile 2005

http://www.funzionepubblica.gov.it/arti ... obilita-ed

(...)
L'effettività del principio, con riferimento al personale in disponibilità, è stata successivamente assicurata mediante l'articolo 7 della legge n. 3 del 2003, che ha introdotto l'articolo 34 bis nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infatti, tale disposizione stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva per le amministrazioni che vogliono bandire concorsi, le quali debbono indicare la posizione professionale che intendono ricoprire, i titoli e le eventuali idoneità richiesti, nonché la sede da ricoprire. La comunicazione preventiva è volta a verificare se sussiste personale in disponibilità da ricollocare sui posti che l'amministrazione vorrebbe mettere a concorso, in modo da evitare l'immissione di nuove unità in presenza di personale eccedentario, che rischia la risoluzione del rapporto di lavoro.
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