da DaniCamp » 14/05/2019, 12:33
Per completezza verso chi fosse interessato all'argomento:
Con la risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti riguardo la corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati, provenienti da prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’erogazione posticipata dei premi di risultato sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici e amministrativi di elaborazione.
L'A.E. chiarisce che:"Il ritardo può essere considerato “fisiologico” anche se l’erogazione della retribuzione non avviene nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate. E’ il caso dei premi di risultato corrisposti in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma comunque con una tempistica costante, nel rispetto delle procedure di autorizzazione o misurazione dei risultati. Per contro, qualora nel medesimo periodo di imposta siano erogati eccezionalmente emolumenti arretrati relativi a più anni, si può ritenere che il maggior ritardo nell’erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento a tassazione separata. Pertanto, sulla base dei principi appena enunciati, si ritiene che, qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni relative agli anni 2013, 2014 e 2015, la tassazione separata sia applicabile alle retribuzioni relative al 2013 e al 2014, mentre quella relativa al 2015 occorre valutare se ricorrono le condizioni summenzionate".